Condono edilizio: onere della prova sulla data dell’abuso e diniego vincolato (C.G.A.R.S. n. 860 del 05.11.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di condono edilizio ai sensi della legge n. 326/2003, il richiedente è gravato dell’onere della prova circa la realizzazione dell’opera abusiva entro il termine del 31 marzo 2003. Il diniego di sanatoria ha natura rigidamente vincolata, con la conseguenza che è irrilevante l’omessa comunicazione del preavviso di rigetto ex art. 10-bis della legge n. 241/1990. Nessun legittimo affidamento può maturare in presenza di opera abusiva ab origine, e il silenzio-assenso sulla domanda di condono postula che l’istanza sia assistita da tutti i presupposti di fatto e di diritto per il suo accoglimento.

Il Fatto

Il proprietario di un’abitazione situata al secondo piano di una palazzina in Palermo presentava, il 1° dicembre 2004, istanza di sanatoria edilizia per una sopraelevazione realizzata, a suo dire, prima del 2003. Il Comune di Palermo respingeva l’istanza con provvedimento del 29 febbraio 2012, rilevando che le opere abusive non risultavano realizzate entro il 31 marzo 2003.

Il ricorrente impugnava il diniego davanti al TAR Sicilia, deducendo travisamento dei fatti, difetto di motivazione e di istruttoria, violazione del preavviso di rigetto e formazione del silenzio-assenso. Il TAR, con la sentenza n. 2851 del 2022, respingeva il ricorso. Gli eredi del ricorrente, nel frattempo deceduto, proponevano appello, riproponendo integralmente le censure di primo grado.

La Motivazione della Corte

In via preliminare il Collegio rileva che è passata in giudicato la statuizione di inammissibilità dell’intervento ad adiuvandum, non essendo stato proposto appello incidentale. Rileva inoltre che, per effetto della proposizione dell’appello e della reiterazione di tutti i motivi, è riemerso l’intero thema decidendum del giudizio di primo grado, che perimetra il processo di appello ex art. 104 c.p.a.; secondo la logica della Adunanza plenaria del Consiglio di Stato n. 5 del 2015, la Sezione esamina direttamente gli originari motivi del ricorso introduttivo.

Nel merito, i motivi sono infondati. Sul primo profilo, il Collegio richiama la giurisprudenza secondo cui sul richiedente grava l’onere di provare la data di realizzazione dell’opera abusiva (Cons. Stato, sez. II, n. 5946 del 2025; id., sez. III, n. 8792 del 2024). L’appellante non ha prodotto elementi probatori specifici e la documentazione fotografica allegata è priva di data certa.

Quanto al secondo motivo, il diniego di condono è atto di natura rigidamente vincolata (Cons. Stato, sez. VII, n. 9705 del 2023): ne deriva l’irrilevanza dell’omessa comunicazione del preavviso di rigetto. Sul terzo, la Corte esclude qualsiasi legittimo affidamento in presenza di opera abusiva ab origine (Cons. Stato, sez. II, n. 2834 del 2024; id., sez. VI, n. 8501 del 2020). Sul quarto, il silenzio-assenso sulla domanda di condono postula che l’istanza sia assistita da tutti i presupposti di fatto e di diritto per l’accoglimento (Cons. Stato, sez. II, n. 5622 del 2025): l’istituto non è applicabile quando la disciplina speciale limita temporalmente la sanabilità delle opere.

L’appello è pertanto respinto. Non si procede alla regolazione delle spese di lite, stante la mancata costituzione delle parti intimate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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