Irricevibile il ricorso notificato oltre termine per tardività del provvedimento (TAR Sardegna n. 198 del 28.02.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel processo amministrativo la decorrenza del termine di impugnazione si àncora alla data di effettiva notificazione del provvedimento, che il ricorrente ha l’onere di contestare con prova contraria. La mancata indicazione nel provvedimento del termine e dell’autorità davanti alla quale ricorrere costituisce mera irregolarità, che non determina alcun automatismo nella concessione della rimessione in termini per errore scusabile. L’eccezione di irricevibilità per tardività della notifica, se fondata su documentazione idonea, prevale sull’istanza di rinvio per pregiudizialità penale, non ravvisandosi autonomia dei giudizi né i presupposti dell’art. 73, comma 1-bis, cod. proc. amm.

Il Fatto

Il ricorrente ha utilizzato terreni agricoli per i quali, dal 2015 al 2019, ha richiesto le indennità compensative erogate da Argea Sardegna per le zone soggette a vincoli naturali significativi, oltre alle indennità per difesa del suolo dal 2014 al 2019. Le somme sono state corrisposte, salvo che per l’annualità 2019.

Con due note del Servizio Territoriale, l’ente ha disposto il recupero di complessivi € 22.732,49, oltre interessi, a titolo di restituzione delle indennità ricevute, richiamando una nota della Procura della Repubblica. Il ricorrente ha impugnato tali atti davanti al TAR Sardegna, deducendo la mancata comunicazione di avvio del procedimento, il difetto di motivazione e la violazione degli artt. 3, 7 e 10 della legge n. 241/1990, oltre all’omessa indicazione dell’autorità e del termine per ricorrere.

La Motivazione della Corte

Il Collegio affronta in via preliminare l’eccezione di irricevibilità sollevata dalla parte resistente, secondo cui gli atti sarebbero stati notificati via PEC il 5 novembre 2019, mentre il ricorso è stato notificato l’8 agosto 2020.

La difesa del ricorrente ha chiesto il rinvio della trattazione per il parallelo svolgimento del processo penale. Il Tribunale respinge l’istanza: i giudizi sono autonomi, non sussiste pregiudizialità, non ricorrono i presupposti dell’art. 73, comma 1-bis, cod. proc. amm. e, soprattutto, l’eccezione di irricevibilità è fondata.

Dalla documentazione depositata il 19 settembre 2020 risulta la notificazione degli atti gravati al ricorrente via PEC in data 5 novembre 2019. Non è provata, invece, la tesi del ricorso secondo cui la notifica sarebbe avvenuta solo il 22 giugno 2020 per errori nell’individuazione dell’indirizzo PEC. Il termine decadenziale decorre dunque dalla prima notificazione.

Quanto alla dedotta carenza di indicazioni sul giudice e sul termine, gli atti recano sufficienti elementi sia per il ricorso gerarchico sia per quello giurisdizionale. Il Collegio richiama il principio secondo cui la mancata indicazione del termine o dell’autorità costituisce mera irregolarità e non giustifica automatismi nella concessione della rimessione in termini per errore scusabile, citando Consiglio di Stato, sez. VII, 18/10/2022, n. 8872 e T.A.R. Lazio, Roma, sez. III ter, 5 aprile 2023, n. 5753.

Il ricorso è pertanto dichiarato irricevibile perché tardivo. Le spese sono compensate in ragione della definizione in rito della controversia.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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