Condono edilizio, onere della prova sulla data di ultimazione dell’abuso (C.G.A.R.S. n. 71 del 25.01.2024)
Principi di diritto (Massima)
In tema di condono edilizio, l’onere di provare che il manufatto abusivo è stato ultimato entro la data utile per beneficiare della sanatoria grava sull’interessato e non sull’amministrazione. Il privato che invochi l’irretroattività del vincolo di inedificabilità deve offrire la dimostrazione della data di realizzazione dell’opera. Le dichiarazioni rese in sede di istanza di condono fanno piena prova dei fatti in esse attestati, salvo che il dichiarante non alleghi elementi idonei a sostenerne la rettifica. La sopravvenuta dichiarazione sostitutiva che contraddica quella originaria, priva di documentazione di supporto, non è idonea a superare l’istruttoria comunale fondata su più elementi convergenti, tra cui l’aerofotogrammetria coeva. Il diniego di sanatoria, sorretto da congrua motivazione sul punto, non richiede ulteriori approfondimenti istruttori da parte dell’amministrazione.
Il Fatto
La vicenda riguarda un immobile realizzato nel Comune di Lipari, Isola di Alicudi, e l’istanza di condono edilizio presentata ai sensi della legge n. 47/1985. Il Comune respingeva la domanda con nota del 2004, rilevando che l’opera era stata eseguita nel settembre 1983, quindi dopo l’entrata in vigore della L.R. n. 78/1976, e che era ubicata nella fascia di inedificabilità dei 150 metri dalla battigia. Seguiva l’ordinanza di demolizione.
Il ricorrente impugnava diniego e ordinanza davanti al TAR Sicilia, Sezione staccata di Catania, che respingeva il ricorso. Proponeva quindi appello, deducendo la carenza di istruttoria e di motivazione sull’accertamento dei presupposti applicativi del vincolo e sulla data di realizzazione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ricostruisce il quadro normativo. Il diniego si fonda sul vincolo di inedificabilità dei 150 metri dalla battigia di cui all’art. 15, lett. a), L.R. n. 78/1976, richiamato dall’art. 23 L.R. n. 37/1985. Poiché la prescrizione non opera per le costruzioni antecedenti all’entrata in vigore della legge del 1976, in virtù del principio di irretroattività, diventa decisivo stabilire quando l’opera è stata ultimata.
Su questo punto la Corte enuncia il criterio dell’onere probatorio. Richiamando Cons. St., sez. VI, n. 1787 del 21.02.2023, rileva che la prova dell’ultimazione del manufatto alla data utile per il condono incombe sull’interessato e non sull’amministrazione. Un eventuale deficit di accertamento si riverbera quindi sulla pretesa del privato, non sulla legittimità del provvedimento.
Il Comune, del resto, ha svolto una propria istruttoria. Il diniego si fonda su una pluralità di elementi convergenti: l’istanza di condono, in cui si indica il 1983 come anno di ultimazione; la dichiarazione sostitutiva del 1986 allegata alla domanda, che conferma il 1983; l’aerofotogrammetria del 1983, dalla quale il fabbricato non risulta rilevabile. A fronte di tale compendio, la sola dichiarazione sostitutiva del 2000, con cui il ricorrente ha sostenuto che gli abusi risalivano al settembre 1975, “in sostituzione e rettifica della precedente”, non è sufficiente, perché priva di adeguata documentazione di supporto.
La Corte qualifica così le dichiarazioni dell’appellante come contraddittorie e non attendibili. Esclusa la necessità di ulteriore istruttoria, il motivo è respinto. Quanto al residuo profilo sui presupposti di condonabilità, il Collegio lo ritiene rilevante ma lo riserva a separata ordinanza, con cui solleva la questione di legittimità costituzionale dell’art. 2, comma 3, L.R. n. 15/1991 e, in subordine, dell’art. 23 della L.R. n. 37/1985.
La decisione è pertanto non definitiva: l’appello è respinto quanto ai motivi scrutinati, mentre la parte residua resta sospesa fino all’esito del giudizio della Corte costituzionale, con riserva di ogni ulteriore pronuncia in rito, merito e spese.
Nota della Redazione
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