Diffida edilizia atipica non impugnabile per difetto di interesse (TAR Lombardia n. 1449 del 15.05.2024)

Principi di diritto (Massima)
La nota con cui il Comune accerta che un immobile è utilizzato in modo difforme dal titolo edilizio, senza contenere alcun ordine di ripristino dello stato anteriore né la comminatoria delle sanzioni conseguenti all’inottemperanza, non costituisce esercizio dei poteri repressivi di cui all’art. 31 d.P.R. n. 380/2001. Essa integra un atto atipico privo di natura provvedimentale e, dunque, di attitudine lesiva. Il ricorso proposto avverso tale atto è inammissibile per difetto di interesse, restando impugnabile in quella sede l’accertamento dell’effettivo utilizzo del bene, qualora il Comune eserciti i poteri sanzionatori e la nota sia posta a fondamento del provvedimento repressivo.

Il Fatto

La società proprietaria di un immobile milanese impugna la diffida con cui il Comune, all’esito di un sopralluogo della Polizia Locale, evidenzia che l’immobile è utilizzato come luogo di esercizio religioso in assenza del permesso di costruire e diffida la proprietà e le associazioni religiose conduttrici dall’improprio utilizzo dei locali.

La ricorrente deduce che la nota conteneva un ordine di non facere e di averla impugnata in via precauzionale, anche in ragione dell’avviso circa la possibilità di impugnazione apposto in calce all’atto. Il Comune si costituisce e chiede la declaratoria di inammissibilità.

La Motivazione della Corte

Il Collegio rileva d’ufficio, ai sensi dell’art. 73, comma 3, cod. proc. amm., un profilo in rito ostativo alla pronuncia di merito: la possibile inammissibilità del ricorso per assenza di natura provvedimentale e di lesività dell’atto gravato. Le parti depositano memorie e il Comune aderisce al rilievo, mentre la ricorrente ribadisce la valenza ordinatoria della nota.

Sciolta la riserva, il Tribunale osserva che l’atto impugnato si limita ad un’attività di accertamento circa l’attuale utilizzo dell’immobile, in ipotesi difforme da quanto previsto dal titolo edilizio. Esso tuttavia non contiene alcun ordine e non costituisce espressione dei poteri spettanti al Comune in materia edilizia ai sensi dell’art. 31 d.P.R. n. 380/2001.

A sostegno della qualificazione, il Collegio rileva che l’atto non reca alcun riferimento alle norme attributive del potere, non contiene un ordine di ripristino dello stato anteriore e non rappresenta alle parti le sanzioni conseguenti all’inottemperanza. Manca dunque ogni attitudine a incidere unilateralmente sulla sfera giuridica della destinataria.

La nota configura pertanto un atto atipico, verosimilmente finalizzato a sollecitare un dialogo collaborativo con gli interessati prima dell’avvio del procedimento di accertamento e irrogazione delle sanzioni disciplinato dal Testo unico dell’edilizia. Il Tribunale precisa che, qualora il Comune eserciti effettivamente i poteri di cui all’art. 31 d.P.R. n. 380/2001, in quella sede sarà contestabile ogni accertamento sull’effettivo utilizzo del bene, ivi inclusa la nota in esame, ove posta a fondamento del provvedimento repressivo nonostante il tempo trascorso.

Il ricorso è quindi dichiarato inammissibile per difetto di interesse. Le spese di giudizio sono compensate tra le parti, in ragione della peculiarità della fattispecie e dell’avviso sull’impugnazione contenuto nella nota, che ha indotto le ricorrenti all’azione cautelativa.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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