Condono edilizio, onere della prova sull’epoca dell’abuso e metodo acquisitivo (C.G.A.R.S. n. 910 del 18.11.2025)

Principi di diritto (Massima)
In materia di condono edilizio, grava sul privato l’onere di provare la data di realizzazione e la consistenza originaria del manufatto abusivo, secondo il principio di vicinanza della prova. Tale onere si tempera secondo ragionevolezza allorché il privato alleghi elementi rilevanti, quali aerofotogrammetrie, dichiarazioni sostitutive di edificazione o altre certificazioni: in tal caso solo la deduzione di concreti elementi di fatto trasferisce sull’amministrazione l’onere della prova contraria. Non è escluso il ricorso alla prova per presunzioni, inferendo la probabile data di ultimazione da un complesso di dati documentali, fotografici e certificativi. Il giudice amministrativo, in forza del metodo acquisitivo di cui all’art. 63 c.p.a., può acquisire d’ufficio i documenti necessari all’accertamento dei fatti, anche se prodotti solo in grado di appello.

Il Fatto

La parte appellante aveva acquistato nel 1977 un terreno con fabbricato in Bagheria e nel 1986 aveva chiesto al Comune il condono edilizio ai sensi della legge n. 47 del 1985. L’amministrazione, dopo preavviso di rigetto, ha respinto l’istanza con provvedimento del 21.02.2018, ritenendo l’immobile ricadente nella fascia dei 150 metri dalla battigia, in zona di inedificabilità assoluta ex art. 15 della legge regionale n. 78 del 1976. A fondamento del diniego il Comune ha addotto il verbale della Polizia Municipale del 1980, da cui risultavano lavori in corso, e la mancata raffigurazione del fabbricato nell’aerofotogrammetria del 1976.

Il TAR Sicilia, con sentenza n. 1429 del 27.04.2023, ha respinto il ricorso, rilevando l’assenza di prova documentale che l’immobile, nella sua attuale consistenza, fosse stato realizzato entro il 31.12.1976. La parte soccombente ha proposto appello, censurando il travisamento dei fatti e il difetto di istruttoria.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ritiene fondato il primo motivo. Dagli atti del giudizio di primo grado risulta prodotta l’aerofotogrammetria del 1976, dalla quale emerge la presenza dell’immobile oggetto dell’istanza, unitamente alla dichiarazione sostitutiva di atto notorio sulla data di ultimazione dei lavori. In appello la parte ha inoltre depositato una perizia giurata, ritenuta ammissibile perché funzionale all’accertamento dei fatti, in applicazione del metodo acquisitivo e dell’art. 63, commi 1 e 2, c.p.a., richiamando C.G.A.R.S. n. 218 del 2023.

Quanto al verbale della Polizia Municipale, i verbalizzanti hanno dato atto di non aver rinvenuto maestranze al lavoro e hanno descritto le opere come esistenti: il verbale non è pertanto decisivo ai fini della prova dell’epoca di realizzazione.

La Corte richiama il consolidato orientamento (Cons. Stato, Sez. IV, n. 2115 del 2019; Sez. VI, n. 3696 del 2019; Sez. VI, n. 3304 del 2020) secondo cui l’onere probatorio sul privato si fonda sul principio di vicinanza della prova e si tempera secondo ragionevolezza quando il privato alleghi elementi rilevanti e l’amministrazione non li analizzi debitamente. Solo la deduzione di concreti elementi di fatto trasferisce l’onere della prova contraria in capo all’amministrazione.

Nel caso concreto l’appellante ha fornito significativi elementi probatori della realizzazione del manufatto prima del 31 dicembre 1976; spettava quindi al Comune la prova contraria, onere non assolto neppure in secondo grado, essendosi l’ente costituito con atto di mera forma. L’appello è pertanto accolto, la sentenza riformata e il provvedimento di diniego annullato, con assorbimento del motivo residuo. Le spese del doppio grado sono compensate in ragione della peculiarità della res controversa e della giurisprudenza non sempre uniforme.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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