Revoca della parità scolastica e previo termine di regolarizzazione (TAR Marche n. 285 del 18.04.2025)
Principi di diritto (Massima)
La revoca della parità scolastica è legittima solo se l’amministrazione ha previamente concesso all’istituto il termine per rimuovere le irregolarità accertate in sede ispettiva, ai sensi dell’art. 5, comma 4, del DM n. 83/2008. L’assenteismo degli alunni non costituisce di per sé irregolarità insanabile: i dati ispettivi vanno corretti con i rilievi dell’istituto e comparati con i risultati degli studenti. La revoca resta extrema ratio nel sistema nazionale di istruzione e risponde ai principi di proporzionalità, di libertà di insegnamento e di libera iniziativa economica. Il provvedimento finale deve dare atto delle controdeduzioni e accertare in concreto la persistenza delle irregolarità. La mancata attivazione del contraddittorio procedimentale rafforzato determina l’annullamento dell’atto.
Il Fatto
L’istituto ricorrente ha impugnato il decreto con cui l’Ufficio Scolastico Regionale ha disposto la revoca totale dello status di scuola paritaria a decorrere dall’anno 2024-2025, unitamente agli atti presupposti: il decreto di avvio del procedimento e la relazione sulla visita ispettiva.
Il ricorso, articolato in cinque motivi, è stato proposto davanti al TAR Marche. L’amministrazione si è costituita resistendo. In sede cautelare il Tribunale ha accolto l’istanza con ordinanza n. 173 del 2024, rilevando la mancata concessione del termine di cui all’art. 5, comma 4, del DM n. 83/2008. L’ordinanza non è stata appellata e la causa è giunta alla pubblica udienza del 23 gennaio 2025.
La Motivazione della Corte
Il Collegio accoglie il ricorso sotto un profilo assorbente, già segnalato in fase cautelare: la mancata concessione del termine di regolarizzazione previsto dall’art. 5, comma 4, del DM n. 83/2008. Il Tribunale osserva di aver già censurato in altre decisioni la prassi dell’Ufficio Scolastico Regionale contraria a tale adempimento.
La questione assume rilievo particolare perché la revoca si fonda principalmente sul tasso di assenteismo delle classi. Sulla scorta degli artt. 1, legge n. 62 del 2000, e 1-bis e 5, decreto-legge n. 250 del 2005, il Collegio afferma che l’assenteismo può giustificare la revoca solo all’esito di accurati accertamenti ispettivi, i cui dati vanno corretti con i rilievi dell’istituto e comparati con i risultati degli studenti. Le anomalie devono risultare di gravità tale da rendere la misura dell’extrema ratio, secondo l’insegnamento di Cons. Stato Sez. VII n. 9127 del 2024 e della giurisprudenza ivi richiamata.
Non è condivisibile la tesi dell’amministrazione secondo cui l’assenteismo costituirebbe irregolarità non suscettibile di rimozione. Il termine per la regolarizzazione consente infatti una migliore valutazione delle misure poste in essere dall’istituto, come osservato da Cons. Stato Sez. VII, ord. n. 4500 del 2024. La necessità dell’invito alla regolarizzazione è stata rimarcata anche in casi di irregolarità ritenute insanabili, potendo l’invito essere validamente contestuale all’avvio del procedimento, secondo TAR Sicilia, Catania, n. 3464 del 2024.
Nel caso concreto, la comunicazione di avvio del 23 aprile 2024 non conteneva alcun invito alla regolarizzazione e il decreto di revoca ne costituiva una sostanziale replica. La nuova ispezione del 13 maggio 2024, pur apprezzabile, non integra un’applicazione informale del procedimento, essendo la comunicazione di avvio esplicita nel ritenere le violazioni non suscettibili di sanatoria. La concessione del beneficio risponde ai principi di proporzionalità, di libertà di insegnamento e di libera iniziativa economica, tutelando la continuità didattica degli studenti, come affermato da TAR Lazio, Roma, n. 10825 del 2023. Il provvedimento finale deve dare conto delle controdeduzioni e accertare in concreto la persistenza delle irregolarità, secondo TAR Campania, Salerno, n. 8133 del 2024. Il ricorso è pertanto accolto e il decreto di revoca annullato, con compensazione delle spese per la complessità della normativa e le oscillazioni giurisprudenziali.
Nota della Redazione
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