Spese di lite e sindacato in appello sulla liquidazione equitativa (C.G.A.R.S. n. 906 del 18.11.2025)

Principi di diritto (Massima)
La statuizione sulle spese processuali costituisce espressione di un potere discrezionale ed equitativo del giudice di primo grado e può essere censurata in appello solo in ipotesi eccezionali di errore sui presupposti della soccombenza o di manifesta abnormità della liquidazione. Il sindacato del giudice d’appello non si traduce in una verifica di mera congruità numerica, ma richiede l’accertamento di una evidente e macroscopica irragionevolezza del compenso. I parametri di cui al D.M. n. 55/2014 operano come orientamento, non come vincolo assoluto, restando il giudice libero di adeguare la misura all’effettiva entità dell’attività difensiva svolta. Il principio di proporzionalità e il decoro professionale di cui all’art. 2233 c.c. vanno valutati in relazione all’importanza, alla natura e alla difficoltà dell’affare, non al rigido rispetto dei valori tabellari.

Il Fatto

Una docente ha chiesto al TAR Sicilia l’ottemperanza al giudicato formatosi su una sentenza del Tribunale ordinario di Catania, Sezione Lavoro, che le aveva riconosciuto il diritto alla Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione prevista dall’art. 1, comma 121, legge n. 107 del 2015.

Il TAR ha accolto il ricorso, disponendo l’esecuzione del giudicato e condannando l’Amministrazione alle spese, liquidate in euro cinquecento oltre accessori, con distrazione in favore del difensore antistatario. La ricorrente ha appellato esclusivamente il capo sulle spese, lamentandone l’eccessiva modestia e la violazione dei principi di soccombenza, dei parametri del D.M. n. 55/2014 e del decoro professionale. L’Amministrazione si è costituita con atto di mero stile.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dal carattere discrezionale ed equitativo della statuizione sulle spese. Richiamando la giurisprudenza del Consiglio di Stato, Sez. VI, n. 1127 del 2018, ribadisce che la condanna può essere rivista solo ove emerga una macroscopica sproporzione dell’importo o la condanna della parte integralmente vittoriosa. La misura del compenso resta affidata alla valutazione equitativa del giudice.

Il sindacato d’appello, precisa la Corte sulla scorta di Consiglio di Stato, Sez. III, n. 3366 del 2023, non può ridursi a una verifica di congruità numerica: richiede l’accertamento di una evidente e macroscopica irragionevolezza. Il Collegio richiama inoltre la propria recente pronuncia n. 780 del 2025, ove si è chiarito che il D.M. n. 55/2014 costituisce parametro di orientamento e non vincolo assoluto.

Nel merito, il giudice di primo grado ha correttamente applicato il principio di soccombenza, ponendo le spese a carico dell’Amministrazione perdente. La somma liquidata, a fronte di una controversia di ottemperanza seriale e priva di complessità, su titolo giudiziale definitivo di contenuto meramente pecuniario, senza istruttoria né questioni nuove, esauritasi in un’unica camera di consiglio, non appare manifestamente sproporzionata. L’impegno difensivo non giustificava una liquidazione superiore.

Quanto al decoro professionale, la Corte esclude che esso coincida con il rigido rispetto dei valori tabellari. Esso consiste nella proporzionalità tra prestazione resa e compenso riconosciuto, da valutare in relazione all’importanza, alla natura e alla difficoltà dell’affare. La causa era di agevole trattazione, sicché la liquidazione rispetta il principio di proporzionalità e non presenta profili di irragionevolezza macroscopica. L’appello è pertanto respinto, con compensazione integrale delle spese del grado.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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