Verifica del progetto PNRR obbligatoria a pena di inammissibilità senza soccorso istruttorio (TAR Campania n. 5500 del 23.07.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nelle procedure selettive per il finanziamento di progetti nell’ambito del PNRR, la documentazione richiesta dall’avviso pubblico a pena di inammissibilità costituisce requisito essenziale della candidatura. La verifica preventiva della progettazione ai sensi dell’art. 26 d.lgs. n. 50/2016 va riferita a ciascun livello progettuale, compreso il progetto di fattibilità tecnica ed economica, come chiarito dal combinato disposto degli artt. 23 e 26 d.lgs. n. 50/2016. La sua omissione legittima l’inserimento della proposta nell’elenco dei progetti non finanziabili. Il soccorso istruttorio ex art. 6 legge n. 241/1990 non è applicabile quando l’avviso non lo richiami e quando la carenza riguardi verifiche documentali di natura tecnica insuscettibili di integrazione, in presenza di termini improrogabili imposti dal PNRR.

Il Fatto

Il comune ricorrente ha impugnato il decreto dirigenziale con cui la Regione Campania ha escluso dal finanziamento il progetto di messa in sicurezza e riqualificazione di un plesso scolastico, dell’importo di € 1.970.000,00, inserendolo nell’elenco dei progetti non finanziabili. La ragione dell’esclusione risiedeva nella mancata allegazione, alla domanda di partecipazione, del verbale di verifica del progetto ai sensi dell’art. 26 d.lgs. n. 50/2016, in violazione dell’art. 8, commi 1 e 2 dell’avviso pubblico approvato con decreto dirigenziale n. 6 del 12 gennaio 2022.

Il ricorrente ha dedotto violazione degli artt. 3 e 6 legge n. 241/1990, degli artt. 26 e 83 d.lgs. n. 50/2016, dei principi di par condicio, imparzialità e buon andamento, nonché eccesso di potere per difetto di istruttoria e travisamento dei presupposti. Ha sostenuto in particolare che la verifica, pur non allegata, era nella sua disponibilità e sottoscritta, invocando la mancata attivazione del soccorso istruttorio. La Regione si è costituita difendendo la legittimità del proprio operato.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale ricostruisce la disciplina dell’avviso. L’art. 8, comma 2, subordina la formalizzazione della candidatura al completamento delle informazioni e all’upload della documentazione richiesta, tra cui l’atto di approvazione del progetto con gli allegati atti di verifica. L’Allegato 2, punto 13, lettera a), ribadisce la richiesta espressamente “pena la non ammissibilità”. La FAQ n. 14 chiarisce che non è possibile candidare un progetto non approvato e che, in assenza dei pareri, il progetto risulta privo della verifica ex art. 26 d.lgs. n. 50/2016.

Il Collegio esclude l’irragionevolezza della determinazione regionale. La verifica preventiva è prescritta “prima dell’inizio delle procedure di affidamento di lavori” e il suo ambito operativo resta limitato alla fase di realizzazione delle operazioni ammesse a contributo, avendo quali destinatari i beneficiari e non i partecipanti alla selezione. Ciò nonostante, l’avviso ne aveva fatto un requisito di ammissibilità della candidatura, e la relativa mancanza giustifica l’inserimento tra i progetti non finanziabili.

Quanto alla portata dell’obbligo, il Tribunale richiama il parere del supporto giuridico del MIT del 12 aprile 2018 e le Linee guida n. 1 dell’ANAC, aggiornate con delibera n. 417 del 15 maggio 2019, che confermano la verifica unitaria per tutti i livelli di progettazione. La verifica impedisce in via preventiva errori e omissioni forieri di varianti, contenziosi e maggiori tempi. Il progetto di fattibilità tecnica ed economica assume, rispetto al vecchio preliminare, maggiore rilevanza, perché anticipa le indagini di campo: una verifica non rigorosa compromette l’esito della progettazione.

Il Collegio esclude infine l’operatività del soccorso istruttorio ex art. 6 legge n. 241/1990. L’istituto non è richiamato nell’avviso, in coerenza con le preclusioni poste a tutela dei termini improrogabili del PNRR; la carenza riguarda requisiti essenziali sanzionati a pena di inammissibilità, relativi a verifiche documentali di natura tecnica insuscettibili di validazione alternativa; l’integrazione è incompatibile con i tempi ristretti dell’esame di 273 domande e col termine del 22 febbraio 2022 imposto dal Ministero. Il ricorso è pertanto rigettato, con compensazione integrale delle spese tra amministrazioni pubbliche.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *