Condono edilizio, onere della prova sull’ultimazione entro il termine (TAR Campania n. 102 del 07.01.2025)

Principi di diritto (Massima)
In materia di condono edilizio, l’onere di provare che le opere sono state ultimate entro il termine previsto dalla legge grava sul richiedente, in applicazione del principio di vicinanza della prova: l’amministrazione non è in grado di accertare la situazione edilizia dell’intero territorio, mentre l’interessato può fornire atti e documenti idonei a radicare la ragionevole certezza sull’epoca di realizzazione dell’abuso. La sola dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà non è sufficiente, occorrendo riscontri documentali, anche indiziari, ma altamente probanti. L’aerofotogrammetria non costituisce prova piena dell’abuso, ma fornisce indizi che il privato deve contrastare con elementi concreti e rilevanti. Ai fini del requisito dell’ultimazione, per le nuove costruzioni opera il criterio strutturale: l’edificio deve ritenersi ultimato quando è completo almeno al rustico, con tamponature esterne idonee a individuare e calcolare i volumi. Il silenzio-assenso sulla domanda di condono non si perfeziona per il solo decorso del termine, essendo necessari tutti i presupposti sostanziali, tra cui la dimostrazione del tempo di ultimazione dei lavori.

Il Fatto

Il ricorrente ha impugnato il diniego di condono edilizio adottato dal Comune con riferimento a due istanze, relative alla realizzazione di un locale autorimessa e di un immobile ad uso abitativo costruito in aderenza, ricadenti in zona residenziale del P.R.G. comunale.

L’amministrazione ha fondato il rigetto su tre rilievi: l’incongruenza metrica tra i grafici allegati alla prima istanza e quelli acclusi all’autocertificazione, con riscontro di una maggiore altezza e volumetria; le perplessità sulla data di ultimazione dell’immobile abitativo, dichiarata al 20.1.2003 ma smentita dalla cartografia aerea, che mostra il manufatto solo nel giugno 2004; il versamento dell’oblazione in importo inferiore al minimo e il ritardo nel pagamento della seconda rata. Il ricorrente ha dedotto violazione di legge ed eccesso di potere, contestando l’erroneità dell’importo versato e assumendo il perfezionamento tacito della sanatoria ex art. 35 della L. n. 47/1985. Il Comune ha resistito chiedendo il rigetto.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ritiene infondato il ricorso. Quanto al locale autorimessa, l’incongruenza tra i grafici della domanda di condono e quelli allegati all’autodichiarazione si traduce in incertezza sull’effettiva altezza e consistenza del manufatto, circostanza che legittima il rigetto: l’errore di calcolo del tecnico invocato dall’istante non vale a sanare la discrasia.

Sull’immobile abitativo, il TAR richiama l’orientamento secondo cui l’onere della prova sull’ultimazione dei lavori entro la data utile grava sul richiedente, in forza del principio di vicinanza della prova, applicato alla materia degli abusi edilizi (Cons. Stato, sez. VI, n. 3304/2020). La dichiarazione sostitutiva deve essere supportata da riscontri documentali altamente probanti, quali fatture, ricevute di acquisto dei materiali e rilievi aerofotogrammetrici (Consiglio di Stato, sez. IV, n. 3414/2014).

L’amministrazione ha motivato il rigetto richiamando l’aerofotogrammetria, che colloca l’ultimazione del manufatto al giugno 2004, oltre il termine del 31.3.2003 previsto dall’art. 32, comma 25, del D.L. n. 269/2003. Il Collegio ricorda che tali rilievi non fanno piena prova, ma forniscono indizi che il privato deve contrastare con elementi concreti (T.A.R. Lazio, n. 170/2021; Consiglio di Stato, sez. IV, n. 5787/2017). La fattura n. 10 del 28.3.2003 prodotta dal ricorrente attesta il montaggio di un manufatto terraneo con sostegni scatolari in ferro, telaio e plinti: uno stato costruttivo che, per il criterio strutturale applicabile alle nuove costruzioni, non integra il rustico, mancando le tamponature esterne idonee a individuare e calcolare i volumi (Consiglio di Stato, sez. VI, n. 8469/2023; C.G.A., sez. giur., n. 262/2024).

Quanto al dedotto perfezionamento tacito della sanatoria, il Collegio richiama l’indirizzo consolidato secondo cui il silenzio-assenso non si perfeziona per il solo inutile decorso del termine, essendo necessari tutti i presupposti sostanziali, soggettivi e oggettivi del titolo (Consiglio di Stato, sez. VII, n. 5606/2024; sez. VI, n. 7849/2023). Occorre, tra l’altro, che la domanda sia corredata della documentazione prescritta, non sia infedele, sia interamente pagata l’oblazione e l’opera sia ultimata nel termine di legge (Consiglio di Stato, sez. IV, n. 5053/2022; sez. II, n. 7198/2020). La mancanza di tale ultimo requisito preclude in radice la formazione del silenzio-assenso. Il ricorso è quindi rigettato, con condanna del ricorrente alle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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