Ottemperanza al giudicato sulla carta docente: commissario ad acta e spese dimezzate (TAR Piemonte n. 1889 del 26.09.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza, la domanda di esecuzione del giudicato formatosi su una sentenza del giudice del lavoro che ha liquidato gli importi della carta docente è accolta quando il titolo è rilasciato in copia attestata conforme ai fini dell’art. 475 c.p.c., è stato notificato al domicilio reale dell’Amministrazione e sia infruttuosamente decorso il termine di cui all’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996. Il TAR ordina all’Amministrazione di dare esecuzione al titolo entro sessanta giorni e nomina, per l’ipotesi di protratta inottemperanza, il commissario ad acta nella persona del Direttore dell’USR territorialmente competente. Le spese seguono la soccombenza, sono liquidate secondo la Tabella n. 21 dell’Allegato 1 al DM n. 55/2014, soggette a dimidiazione e ridotte per la serialità della controversia, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
Il Fatto
Due docenti hanno proposto ricorso per l’ottemperanza alla sentenza con cui il Tribunale di Asti, Sezione lavoro, aveva liquidato in loro favore gli importi relativi alla carta docente per una pluralità di anni scolastici: per il primo dal 2017/2018 al 2021/2022, per il secondo dal 2016/2017 al 2022/2023. Il titolo era stato notificato in via telematica al Ministero soccombente e non era stato eseguito.
I ricorrenti hanno chiesto la condanna dell’Amministrazione al pagamento delle somme liquidate, nella misura complessiva di € 2.500,00 per il primo e € 3.000,00 per il secondo, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria ai sensi della l. n. 724/1994. Il Ministero dell’Istruzione e del Merito si è costituito opponendosi formalmente all’accoglimento.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha verificato in via preliminare i presupposti di rito del giudizio di ottemperanza. La sentenza azionata è stata prodotta in copia attestata conforme all’originale ai fini dell’art. 475 c.p.c. ed è stata notificata mediante posta elettronica certificata presso il domicilio reale del Ministero. Alla data di proposizione del ricorso era inoltre decorso senza esito il termine dilatorio previsto dall’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996.
Sul piano sostanziale non è emersa alcuna contestazione circa l’omessa esecuzione del giudicato. Il Tribunale ha quindi ordinato al Ministero di dare esecuzione al titolo e di pagare le somme liquidate entro sessanta giorni dalla comunicazione in via amministrativa o, se anteriore, dalla notificazione della decisione.
Per l’ipotesi di inutile decorso del termine, il Collegio ha nominato sin d’ora il commissario ad acta nel Direttore dell’Ufficio Scolastico Regionale del Piemonte, con facoltà di delega ad altro dirigente o funzionario. Il commissario provvederà entro l’ulteriore termine di sessanta giorni dalla comunicazione dell’inottemperanza, a cura della parte ricorrente, compiendo tutti gli atti necessari a carico e spese dell’Amministrazione inadempiente. La parte ricorrente è onerata di comunicare al commissario il proprio codice fiscale entro sette giorni.
Quanto al compenso commissariale, il Tribunale ha rilevato che le funzioni sono affidate a un dipendente pubblico e sono connesse ai relativi compiti istituzionali: il compenso deve pertanto ritenersi compreso in quello già stabilito e percepito dall’Amministrazione di appartenenza. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono state liquidate in € 2.000,00 per compenso professionale, oltre accessori, applicando la dimidiazione e un’ulteriore riduzione per la marcata serialità della controversia e per l’assenza di difficoltà interpretative, nonché per la difficoltà operativa rappresentata dalla difesa erariale. Il Collegio ha disposto la distrazione ai sensi dell’art. 93 c.p.c. in favore del procuratore antistatario. Infine, in considerazione dei potenziali profili di danno erariale, ha mandato alla Segreteria di trasmettere il fascicolo alla Procura Regionale della Corte dei Conti del Lazio.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.
Riferimenti normativi
- Art. 93 c.p.c. – Distrazione delle spese
- Art. 475 c.p.c. – Forma del titolo esecutivo giudiziale e del titolo ricevuto da notaio o da altro pubblico ufficiale