Ottemperanza al giudicato del giudice del lavoro e nomina del commissario ad acta (TAR Sardegna n. 567 del 20.06.2025)
Principi di diritto (Massima)
In sede di ottemperanza ex art. 114 cod. proc. amm., il giudice amministrativo accerta l’inadempimento dell’amministrazione al giudicato formatosi su sentenza del giudice ordinario e, perdurando l’inerzia nonostante la notifica del titolo, nomina il commissario ad acta per l’esecuzione in via sostitutiva della parte non eseguita. La nomina può essere conferita a un dirigente della stessa struttura amministrativa debitrice: la circostanza che il commissario sia dipendente pubblico già inserito nell’apparato tenuto all’adempimento esclude la liquidazione di alcun compenso per l’attività commissariale. L’ottemperanza parziale — come il pagamento delle sole spese processuali — non elide l’interesse all’esecuzione del residuo, costituito dal capitale e dagli interessi oggetto di condanna.
Il Fatto
Il ricorrente, docente, aveva ottenuto dal Tribunale di Sassari, Sezione Lavoro, con sentenza n. 481/2024, la condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito al riconoscimento del contributo della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente di ruolo per gli anni scolastici dal 2018/2019 al 2024/2025, per complessivi euro 3500,00, oltre interessi legali e rifusione delle spese. La sentenza, notificata all’amministrazione e passata in giudicato, era rimasta ineseguita quanto al capitale e agli accessori, mentre le spese legali erano state liquidate in favore del procuratore antistatario. Il ricorrente ha quindi proposto ricorso per ottemperanza, chiedendo la declaratoria di mancata esecuzione e la nomina di un commissario ad acta.
Alla camera di consiglio il difensore ha confermato la persistenza del mancato pagamento del bonus annuale e degli interessi; la difesa erariale ha dichiarato di aver sollecitato l’amministrazione all’esecuzione integrale, senza offrire indicazioni per una soluzione bonaria.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha rilevato che il titolo giudiziale era divenuto definitivo e che la sua notificazione aveva reso l’amministrazione debitrice consapevole dell’obbligo di conformarsi. Il giudicato formatosi sulla sentenza del giudice del lavoro integra il presupposto dell’art. 114 cod. proc. amm., che consente al giudice amministrativo di assicurare l’attuazione del comando contenuto nel titolo.
La difesa erariale non ha contestato l’inadempimento, limitandosi a riferire di aver sollecitato gli uffici competenti. Tale attività, secondo il TAR, non costituisce ottemperanza: il mero inoltro di solleciti non realizza l’esecuzione del giudicato né fornisce indicazioni utili per una definizione tempestiva della vicenda.
Quanto all’esecuzione già intervenuta, il Tribunale ha precisato che il pagamento delle spese legali in favore del procuratore dichiaratosi antistatario costituisce ottemperanza parziale. Residua infatti l’obbligo di corrispondere il capitale del bonus e gli interessi maturati, sui quali si concentra l’interesse del ricorrente.
Accertata l’inerzia, il Collegio ha accolto l’istanza e nominato commissario ad acta il Direttore Generale della Direzione generale per il personale scolastico del Ministero, con facoltà di delega ad altro dirigente dell’ufficio, assegnando il termine di 60 giorni dalla notifica o comunicazione in via amministrativa della decisione. Poiché le funzioni commissariali sono affidate a un dipendente pubblico già inserito nella struttura dell’amministrazione debitrice, il TAR ha escluso la liquidazione di alcun compenso.
Le spese del giudizio di ottemperanza sono state poste a carico dell’amministrazione soccombente, liquidate tenendo conto della serialità della causa e distratte in favore dei procuratori antistatari.
Nota della Redazione
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