Ottemperanza al giudicato di condanna del Comune dopo il piano di riequilibrio (TAR Sicilia n. 202 del 20.01.2025)

Principi di diritto (Massima)
Cessata la causa di sospensione del giudizio di ottemperanza per l’intervenuta approvazione del piano di riequilibrio finanziario pluriennale, l’amministrazione che non si costituisca è tenuta a dare piena esecuzione al giudicato di condanna al pagamento. Nelle cause di ottemperanza relative a crediti pecuniari il creditore che agisce per l’adempimento deve provare soltanto la fonte del proprio diritto e il relativo termine di scadenza, allegando l’inadempimento della controparte. Il debitore convenuto è gravato dell’onere della prova del fatto estintivo della pretesa, costituito dall’avvenuto adempimento, ai sensi dell’art. 2697, secondo comma, cod. civ. In difetto di tale prova il ricorso è fondato e va disposto l’intervento sostitutivo del commissario ad acta per l’ipotesi di inutile decorso del termine assegnato.

Il Fatto

I ricorrenti hanno agito per l’esecuzione di otto sentenze emesse dal Giudice di Pace di Messina in sede di opposizione a sanzioni amministrative. I titoli recavano condanna del Comune di Messina al pagamento delle spese di giudizio in loro favore, per l’importo complessivo di € 1.462,54, comprensivo di oneri e accessori, e risultavano passati in giudicato.

I ricorrenti hanno chiesto l’adozione delle misure necessarie all’esecuzione e la nomina di un commissario ad acta per il caso di ulteriore inadempimento. Nel corso del giudizio è emerso che il Comune aveva fatto ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale di cui all’art. 243- bis del d.lgs. n. 267/2000, con conseguente sospensione dei procedimenti esecutivi.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha anzitutto verificato l’ammissibilità del ricorso, proposto ai sensi dell’art. 112, secondo comma, lett. c), cod. proc. amm., e la prova dell’avvenuta notifica dei titoli presso la sede reale dell’amministrazione, con decorso del termine di centoventi giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996 rispetto alla notifica del ricorso per ottemperanza.

La Sezione ha poi rilevato che, con ordinanza n. 408 del 10.02.2015, il giudizio era stato sospeso in forza dell’art. 243- bis citato, che sospende le procedure esecutive dalla deliberazione di ricorso alla procedura fino all’approvazione o al diniego del piano. Alla camera di consiglio del 23.10.2024 è stato dato atto del venir meno della causa di sospensione, essendo intervenuta l’approvazione del piano con deliberazione n. 232/2023 PRSP della Corte dei Conti.

Nel merito, il Collegio ha osservato che le sentenze risultano tuttora non eseguite e che l’amministrazione, non costituendosi, non ha dedotto alcuna valida giustificazione dell’inadempimento. Sul riparto dell’onere probatorio il Tribunale ha richiamato il principio generale secondo cui il creditore deve provare solo la fonte del diritto e il termine di scadenza, limitandosi ad allegare l’inadempimento, mentre il debitore è gravato della prova del fatto estintivo. Il richiamo è a T.A.R. Sicilia, Catania, sez. III, n. 1311 del 2024 e n. 2942 del 2023.

Il Comune, non costituendosi, ha rinunciato a dimostrare l’esistenza di fatti estintivi, modificativi o impeditivi del credito. Il ricorso è pertanto fondato, con obbligo dell’amministrazione di conformarsi integralmente ai giudicati mediante il pagamento nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza. Per l’ipotesi di inutile decorso del termine è nominato commissario ad acta il Segretario Generale della Città Metropolitana di Messina, con facoltà di delega, richiamando il termine dell’art. 71, secondo comma, del d.P.R. n. 115/2002 per la domanda di liquidazione del compenso. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in € 800,00, oltre oneri accessori.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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