Condono edilizio, opere successive non impediscono la sanatoria del preesistente (TAR Molise n. 329 del 28.10.2024)
Principi di diritto (Massima)
La formazione del silenzio-assenso sulla domanda di condono edilizio ex art. 35, comma 19, legge n. 47/1985 presuppone che l’istante abbia allegato tutta la documentazione prescritta dal comma 3 della stessa disposizione. Le opere realizzate dopo la presentazione della domanda di condono non giustificano, da sole, il diniego di sanatoria: occorre verificare se abbiano inciso in modo radicale sul bene, impedendo la valutazione dei presupposti. Se l’immobile abusivo è stato meramente integrato e non radicalmente sostituito, l’Amministrazione deve valutare l’autonoma abusività delle modificazioni sopravvenute e ingiungere il ripristino delle opere non sanabili, senza dichiarare l’improcedibilità della domanda pendente.
Il Fatto
La ricorrente aveva presentato nel 1986 al Comune una domanda di condono edilizio per opere eseguite in difformità da una concessione del 1981. Dopo circa trentacinque anni di inerzia dell’Amministrazione, nel 2021 il Comune aveva rigettato l’istanza. La ricorrente ha impugnato quel diniego chiedendo, in primo luogo, l’accertamento del silenzio-assenso asseritamente formatosi per decorso del termine di ventiquattro mesi e, in via subordinata, l’annullamento del provvedimento per illegittimità delle motivazioni addotte.
Con motivi aggiunti, proposti dopo il deposito in giudizio del verbale di sopralluogo del 2019, la ricorrente ha contestato la valenza preclusiva attribuita dal Comune alle opere realizzate nelle more del procedimento. Il Comune ha eccepito l’inammissibilità del primo motivo e chiesto il rigetto integrale.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha respinto la domanda di accertamento del silenzio-assenso. Richiamando la giurisprudenza del Consiglio di Stato (Sez. II n. 4540 del 13 luglio 2020; Sez. VI n. 7382 del 2020), ha ribadito che la formazione del silenzio presuppone la completezza della documentazione allegata alla domanda. Nella specie, la relazione descrittiva dell’opera indicava espressamente che la documentazione fotografica, le ricevute catastali e il certificato sarebbero stati prodotti in seguito, senza che il privato abbia mai dimostrato l’avvenuta integrazione. Irrilevanti, per il Tribunale, sia il silenzio serbato dal Comune per anni sia l’assenso a marginali interventi del 2017. Le successive richieste documentali del 2021 hanno confermato la persistente incompletezza della pratica.
Il Tribunale ha invece accolto le censure avverso il diniego di condono. Il primo profilo di motivazione comunale — la risalenza degli abusi al 1977, quindi in assenza di titolo — è stato ritenuto privo di base logica. La frase richiamata dal Comune costituiva solo la riproduzione di un’opzione prestampata del modello di domanda, relativa alla fascia temporale degli abusi e al calcolo dell’oblazione, e non un’ammissione sul tempus dell’abuso.
Quanto al secondo profilo, il Comune aveva sostenuto che le opere successive avessero trasformato il manufatto in un immobile nuovo, precludendo la sanatoria. Il Collegio ha richiamato l’insegnamento del Consiglio di Stato (Sez. VI n. 3943 del 14 agosto 2015; Sez. VI n. 665 del 1° febbraio 2018; Sez. VII n. 1736 del 20 febbraio 2023): solo la radicale sostituzione dell’immobile rende improcedibile la domanda; la mera integrazione impone di valutare l’autonoma abusività delle modificazioni e di ingiungere il ripristino.
Nel caso concreto, le tre opere descritte nel verbale di sopralluogo — un ampliamento con terrazzo, una tettoia destinata a rimessa e una gabbionata di sostegno — sono risultate modeste, accessorie ed esterne al fabbricato, quindi scorporabili. Le fotografie allegate hanno confermato che esse avevano meramente integrato il preesistente edificio, senza dar vita a un manufatto diverso. Il diniego è stato pertanto annullato, con assorbimento delle doglianze residue.
In funzione conformativa, il Tribunale ha precisato che il Comune, riscontrata la sufficienza dell’oblazione, dovrà concludere il procedimento nel merito in aderenza ai principi enunciati. Le spese sono state poste a carico dell’Ente, secondo la soccombenza sostanziale.
Nota della Redazione
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