Sospensione disciplinare a docente universitario: obbligo di motivare il tipo di sanzione (TAR Molise n. 328 del 28.10.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nel procedimento disciplinare dei docenti universitari regolato dall’art. 10 della legge n. 240/2010 il parere del Collegio di disciplina ha natura vincolante e deve pronunciarsi sia sulla rilevanza dei fatti sul piano disciplinare sia sul tipo di sanzione da irrogare. Ne consegue che l’organo deve motivare non solo sull’esistenza dell’infrazione, ma anche sulla effettiva applicabilità della sanzione della sospensione, raffrontando la violazione accertata alle ipotesi codificate dall’art. 89, comma 1, R.D. n. 1592/1933, che richiedono un presupposto più grave della semplice censura. L’onere motivatorio è tanto più stringente quanto più la sanzione sia afflittiva, specie quando ad essa consegue l’interdizione decennale dalla nomina a rettore o direttore di istituzione universitaria. Il difetto di tale motivazione determina l’annullamento del parere e degli atti successivi, salvi gli ulteriori provvedimenti dell’amministrazione.

Il Fatto

Il ricorrente, professore associato e direttore di una Scuola di specializzazione presso un Ateneo, veniva sottoposto a procedimento disciplinare per violazione degli artt. 3, 4 e 10 del Codice Etico di Ateneo. L’addebito concerneva un messaggio inviato il 25 ottobre 2023 tramite applicazione di messaggistica istantanea al gruppo degli specializzandi, in vista della compilazione dei questionari di monitoraggio della qualità della formazione, nel quale si raccomandava agli allievi di badare a quanto scrivere, giacché le loro risposte “per noi, non saranno anonime”.

Dopo l’audizione, il Collegio di disciplina esprimeva parere di non conformità del fatto alle norme del Codice Etico. Il Consiglio di Amministrazione irrogava quindi la sospensione dal servizio e dalla retribuzione per un mese, con perdita dell’anzianità e interdizione decennale dalle funzioni rettorali e direttoriali; il Rettore adottava il conseguente decreto. Il docente impugnava gli atti dinanzi al TAR, che in via cautelare ne sospendeva interinalmente gli effetti.

La Motivazione della Corte

Il primo motivo, fondato sull’incompetenza dell’Ateneo di provenienza dopo il trasferimento del docente, è respinto. Il Collegio esclude che l’art. 10 della legge n. 240/2010 debba coordinarsi con l’art. 55 bis, comma 8, d.lgs. n. 165/2001. L’art. 3, comma 2, d.lgs. n. 165/2001 sottrae il rapporto dei professori universitari alla disciplina generale e la legge settoriale non richiama le disposizioni sul personale “privatizzato”. Il richiamo alla giurisprudenza amministrativa conferma l’autonomia dell’ordinamento universitario.

Anche il secondo motivo, relativo a travisamento dei fatti e carenza istruttoria, è infondato. Il Collegio osserva che la garanzia normativa di anonimato dei questionari opera sul piano del “dover essere” e non esclude che una dichiarazione proveniente da un autorevole esponente dell’Ateneo possa ingenerare confusione. Il messaggio era idoneo a influenzare i contenuti delle risposte, non solo a sollecitarne la compilazione. Il contrasto con gli artt. 4, comma 5, e 10, comma 1, del Codice Etico è adeguatamente desumibile dal testo del parere.

È parimenti infondata la censura sui termini del procedimento. L’art. 10, comma 4, legge n. 240/2010 non connota come perentorio il termine di trenta giorni per l’irrogazione della sanzione; l’unico termine perentorio è quello di centottanta giorni del comma 5, relativo alla durata complessiva.

È invece fondato, nei limiti esposti, il motivo sul trattamento sanzionatorio. Nessuno degli atti impugnati motiva sull’esistenza in concreto dei presupposti che gli artt. 87-89 R.D. n. 1592/1933 esigono per una sanzione più grave della censura. Il Collegio di disciplina, organo dal parere vincolante, doveva motivare anche sul tipo di sanzione, raffrontando la violazione accertata alle ipotesi dell’art. 89, comma 1. L’esigenza è rafforzata dall’afflittività della sanzione e dalla sua interdizione decennale, oltre che dalla mancata affermazione di una condotta dolosa e dalla durata contenuta in un solo mese.

Il ricorso è quindi accolto nei limiti indicati; il parere del Collegio di disciplina e gli atti successivi sono annullati, salvi gli ulteriori provvedimenti dell’amministrazione competente. Le spese sono compensate per la reciprocità della soccombenza.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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