Concessioni balneari, indennizzi eventuali e proroga tecnica fino alla gara (Cons. Stato n. 4120 del 21.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il riconoscimento dell’indennizzo in favore del concessionario uscente per gli investimenti non ammortizzati non costituisce un diritto automatico e generalizzato, ma è subordinato alla prova, gravante sul concessionario, dell’esistenza degli investimenti e dei relativi presupposti; la sua mancata previsione negli atti di indizione della gara non determina l’illegittimità della procedura di assegnazione delle concessioni demaniali marittime. La proroga ex lege delle concessioni in essere fino al 30 settembre 2027, introdotta dall’art. 3, comma 1, della legge n. 118/2022 come modificata dal d.l. n. 131/2024, costituisce termine massimo e acceleratorio, funzionale all’ordinata programmazione delle gare, e non si pone in contrasto con la direttiva n. 2006/123/CE e con l’art. 49 TFUE, non essendo volta a ritardare lo svolgimento delle procedure competitive. La fissazione di una scadenza unica e anticipata dell’affidamento ai concessionari uscenti è legittima quando è funzionale all’ordinato subentro dei nuovi concessionari. L’art. 4, comma 7, della legge n. 118/2022 non proroga l’efficacia della concessione, ma rende legittima l’occupazione dell’area fino alla stipula del nuovo atto concessorio.

Il Fatto

Il Comune di Ginosa, dopo la sentenza di questa Sezione n. 4480 del 20 maggio 2024 che gli aveva imposto l’avvio delle gare per le concessioni demaniali marittime, ha adottato una serie di deliberazioni di Giunta e una determinazione dirigenziale con cui ha indetto la procedura selettiva per venti lotti. Ha inoltre disposto l’affidamento diretto e temporaneo delle aree ai concessionari uscenti fino al 15 settembre 2025, o alla data indicata nell’ordinanza balneare.

La società titolare di una concessione in essere, non partecipante alla gara, ha impugnato gli atti dinanzi al TAR Puglia, Sezione staccata di Lecce. Il primo giudice ha accolto il ricorso sotto due profili: l’illegittima individuazione dei lotti in assenza del Piano comunale delle coste approvato e la mancata previsione, negli atti di gara, degli indennizzi ai concessionari uscenti. Ha inoltre ritenuto illegittima la limitazione della proroga al 15 settembre 2025. Il Comune ha proposto appello.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha pronunciato sentenza non definitiva ai sensi dell’art. 36, comma 2, cod. proc. amm., riservando a separata istruttoria la questione dell’assenza del piano comunale delle coste e differendo alla decisione definitiva i motivi assorbiti e riproposti dall’appellata.

Sul settimo motivo, il Consiglio ha ritenuto che la mancata previsione degli indennizzi non vizii la gara. Richiamata la sentenza della CGUE dell’11 luglio 2024, causa C-598/22, e il proprio indirizzo (Cons. Stato, Sez. VII, n. 8024 del 14 ottobre 2025; parere n. 750/2025), ha escluso che l’indennizzo costituisca un diritto automatico. L’art. 4, comma 9, della legge n. 118/2022 lo subordina alla prova degli investimenti non ammortizzati, il cui onere ricade sul concessionario uscente. La mancata adozione del decreto ministeriale sui criteri non giustifica il mancato avvio delle gare.

Quanto all’ottavo motivo, il Collegio ha interpretato il termine del 30 settembre 2027 come limite massimo di estensione delle concessioni in essere, la cui ratio è la proroga tecnica funzionale all’ordinata programmazione delle procedure. Il termine non è dilatorio, ma acceleratorio, e riflette il bilanciamento tra l’interesse concorrenziale e la tutela dei rapporti preesistenti. Ne deriva l’esclusione del contrasto con la direttiva n. 2006/123/CE e con l’art. 49 TFUE.

Il Comune, conformandosi alla sentenza n. 4480/2024, ha correttamente concluso la procedura selettiva e fissato al 15 settembre 2025 la cessazione dell’affidamento diretto, al solo fine di garantire la stagione estiva. L’art. 4, comma 7, della legge n. 118/2022 non proroga l’efficacia della concessione, ma rende legittima l’occupazione fino alla stipula del nuovo atto, evitando le sanzioni ex art. 1161 cod. nav.

In riforma della sentenza, il Consiglio ha respinto i motivi del ricorso di primo grado su indennizzi e proroga al 15 settembre 2025, previo assorbimento dei primi quattro motivi d’appello e del sesto, riservando al definitivo spese e questioni residue.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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