Condono edilizio: il parere tardivo della Soprintendenza è inefficace (TAR Sicilia n. 3026 del 12.09.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nei procedimenti di condono edilizio il parere della Soprintendenza non costituisce provvedimento autonomo rispetto al titolo edilizio, ma un segmento della fase endoprocedimentale: la definizione del procedimento resta riservata all’autorità comunale, che deve tener conto delle esigenze di tutela del vincolo. Il parere sopravvenuto dopo il rilascio della concessione in sanatoria è pertanto inefficace e non produce alcuna lesione in capo al privato. L’interesse all’impugnazione può semmai risorgere solo a fronte dell’adozione, da parte del Comune, di un provvedimento in autotutela. Ne deriva l’inammissibilità del ricorso proposto avverso il parere tardivo per carenza di interesse.
Il Fatto
Il ricorrente è proprietario di un immobile in Taormina, acquistato con atto del 1987, per il quale la dante causa aveva presentato domanda di sanatoria ai sensi della normativa regionale sul primo condono. Nel corso degli anni l’interessato ha realizzato ulteriori interventi e ha presentato istanze ai sensi dell’art. 39 della legge n. 724/1994 e dell’art. 32 della legge n. 326/2003, cosiddetto terzo condono.
Il Comune ha rilasciato la concessione in sanatoria per tutte le opere abusive relative al piano secondo adibito a civile abitazione. Con nota del febbraio 2024 la Soprintendenza ha opposto diniego sulla richiesta di condono, richiamando la circolare assessoriale n. 2 del 30.12.2022, adottata dopo la declaratoria di illegittimità costituzionale della norma regionale di interpretazione autentica. Il ricorrente ha impugnato diniego e circolare, deducendo l’illegittimità della pretesa di applicare il divieto alle sole opere in zona di vincolo assoluto, il difetto di istruttoria, la violazione dell’affidamento e la formazione del silenzio-assenso.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha dato avviso alle parti, ai sensi dell’art. 73, terzo comma, c.p.a., della possibile inammissibilità del gravame per difetto di interesse. La questione centrale non attiene dunque al merito del diniego, ma alla sua attitudine lesiva.
Il Tribunale richiama la sentenza n. 1336/2024 dell’8 aprile 2024, resa su fattispecie sostanzialmente identica, e il principio espresso da C.G.A.R.S. n. 443/2023 del 17 luglio 2023: il parere della Soprintendenza si inserisce in via endoprocedimentale nel procedimento di condono di competenza comunale e, se emesso con grave ritardo, a procedimento già definito, è privo di effetto lesivo e non può superare i provvedimenti comunali già emanati. Troppo indiretta e ipotetica appare la possibilità che quel parere costituisca presupposto per l’esercizio dell’autotutela comunale.
Sul piano sistematico il Collegio richiama la sentenza n. 978/2024 del 12 marzo 2024: nel sistema del decreto legislativo n. 42/2004 l’autorizzazione paesaggistica è atto autonomo e presupposto del titolo edilizio; nei procedimenti di condono, invece, il parere dell’ente di tutela è segmento endoprocedimentale e la definizione resta riservata al Comune. Il privato ha facoltà, ma non onere, di impugnare l’avviso, e ogni procedimento sanzionatorio può essere avviato solo dopo il provvedimento terminale della sanatoria. L’ente di tutela può solo sollecitare il Comune all’esercizio dell’autotutela ex art. 21-nonies della legge n. 241/1990, nel caso di parere omesso o travisato.
La circolare assessoriale n. 02/2022, osserva il Tribunale, non impone alle Soprintendenze di esercitare i poteri repressivi ex art. 167, commi 1-3, del decreto legislativo n. 42/2004. Il provvedimento impugnato è dunque inefficace, perché sopravvenuto quando il procedimento di condono era già stato favorevolmente esitato dal Comune, restando salva la facoltà dell’Amministrazione regionale di sollecitare un intervento in autotutela.
Il ricorrente non soffre pertanto alcuna lesione, potendo semmai risorgere l’interesse all’impugnazione ove il Comune adotti un provvedimento in autotutela. Il ricorso è dichiarato inammissibile per carenza di interesse, con compensazione delle spese in ragione del complessivo svolgimento della vicenda.
Nota della Redazione
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