Sei scatti stipendiali computabili nel TFS del personale delle forze di polizia (TAR Sicilia n. 3015 del 12.09.2024)
Principi di diritto (Massima)
L’art. 6-bis del d.l. n. 387/1987, convertito con modificazioni, si applica al personale delle forze di polizia individuate dall’art. 16 della legge n. 121/1981, tra cui l’Arma dei carabinieri. Il beneficio dei sei aumenti periodici di stipendio va computato nella base di calcolo del trattamento di fine servizio anche quando la cessazione dal servizio avvenga a domanda del dipendente che abbia maturato i requisiti soggettivi di età e anzianità. Le condizioni rilevanti attengono allo status soggettivo al momento della cessazione e non agli oneri procedimentali di presentazione dell’istanza, dalla cui intempestività non discende alcuna decadenza. L’abrogazione dell’art. 1, comma 15-bis, del d.l. n. 397/1987 e la successiva abrogazione della norma sostitutiva non producono reviviscenza della disciplina originaria.
Il Fatto
Il ricorrente ha prestato servizio presso l’Arma dei carabinieri con il grado di Appuntato Scelto fino al collocamento in pensione a domanda. L’INPS gli ha riconosciuto la pensione con il sistema misto senza includere i sei scatti contributivi previsti dall’art. 4 del d.lgs. n. 165/1997 e dall’art. 6-bis del d.l. n. 387/1987.
Con pec di diffida l’interessato ha sollecitato il riconoscimento del beneficio, senza ottenere riscontro. Ha quindi agito per l’accertamento del diritto all’inclusione dei sei scatti nella base di calcolo dell’indennità di buonuscita, per la condanna dell’Istituto al pagamento delle differenze, oltre interessi e rivalutazione, e per l’accertamento dell’illegittimità del silenzio-rigetto. L’INPS si è costituito resistendo.
La Motivazione della Corte
Il Collegio accoglie il ricorso richiamando la sentenza del Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana n. 865 del 2022, nel medesimo senso confermata da Cons. Stato, sez. II, n. 10523 del 2023. Il percorso argomentativo muove dalla questione dell’intervenuta abrogazione dell’art. 1, comma 15-bis, del d.l. n. 397/1987.
Il Giudice ritiene che la disposizione originaria sia stata sostituita dall’art. 11, primo comma, della legge n. 231/1990 e che la successiva abrogazione di tale norma, per effetto dell’art. 2268, comma 872, del d.lgs. n. 66/2010, non determini la reviviscenza della formulazione iniziale. Il contenuto precettivo originario è venuto meno con la sostituzione, e i richiami normativi devono intendersi riferiti alla disciplina di cui all’art. 11, comma 1, della legge n. 231/1990, ancorché l’intestazione formale resti quella dell’art. 1, comma 15-bis.
La stessa conclusione vale per il richiamo operato dall’Ente previdenziale all’art. 4 del d.lgs. n. 165/1997: il riferimento ivi contenuto a una disposizione abrogata risulta tamquam non esset e non può fondare il diniego del beneficio. Il Collegio richiama altresì la sentenza del C.G.A.R.S. n. 1329 del 2022, secondo cui l’art. 6-bis del d.l. n. 387/1987 si applica agli appartenenti alla Polizia di Stato e alle forze di polizia individuate dall’art. 16 della legge n. 121/1981, tra cui l’Arma dei carabinieri, con esclusione della Marina militare e dell’Aeronautica.
Quanto al profilo temporale dell’istanza, il Collegio richiama la sentenza del Cons. Stato n. 1231 del 2019 e ritiene la domanda tempestiva, escludendo effetti decadenziali dal mancato rispetto del termine di presentazione. Il ricorso è dunque accolto, con condanna dell’Istituto al pagamento di quanto dovuto in applicazione dell’art. 6-bis, oltre interessi legali dal momento della maturazione del diritto sino all’effettivo soddisfo.
Il Giudice esclude invece la rivalutazione monetaria: nei debiti di valuta essa può riconoscersi solo se il creditore alleghi e provi, ai sensi dell’art. 1224, comma 2, cod. civ., il maggior danno da mancata disponibilità non compensato dagli interessi legali (così Cons. Stato, sez. VI, n. 6986 del 2021, e Cass. civ., Sez. lav., n. 13624 del 2020). Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate con distrazione al difensore antistatario.
Nota della Redazione
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