Condono edilizio e parere conforme della Soprintendenza: diniego comunale vincolato (TAR Sicilia n. 1436 del 30.04.2025)
Principi di diritto (Massima)
In materia di condono edilizio relativo a intervento paesaggisticamente rilevante, il parere della Soprintendenza assume natura co-decisoria: il Comune non può compiere una autonoma valutazione della domanda né dissentire dall’avviso dell’organo di tutela, ma è tenuto ad assumere un provvedimento interamente vincolato. Quando vengano in rilievo atti vincolati di repressione degli abusi edilizi, non è richiesta alcuna specifica valutazione dell’interesse pubblico né comparazione con gli interessi privati sacrificati, non essendo ammissibile un affidamento tutelabile alla conservazione di una situazione di fatto abusiva, che il tempo non può legittimare. Il carattere vincolato del provvedimento rende superflua la comunicazione di avvio del procedimento e il preavviso di rigetto, risultando sufficiente l’indicazione degli abusi e il richiamo, ex art. 3, terzo comma, della legge n. 241/1990, alla decisione della Soprintendenza.
Il Fatto
Il ricorrente ha impugnato il provvedimento con cui il Comune di Lipari ha respinto la propria istanza di condono edilizio, presentata ai sensi della legge n. 326/2003 e relativa all’ampliamento di un fabbricato adibito a civile abitazione. Il diniego si fondava sul parere contrario della Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali, che aveva già formato oggetto di autonoma impugnazione.
Il ricorrente ha dedotto l’assenza di istruttoria, il mancato esame del lungo tempo trascorso e del primo avviso favorevole comunale, la violazione dell’affidamento e la carenza di comparazione tra interesse paesaggistico e interesse privato. Ha inoltre chiesto la sospensione del processo in attesa della definizione del giudizio sull’analoga controversia.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha anzitutto escluso la sospensione del giudizio. Al di fuori dei casi degli artt. 8, secondo comma, e 77 c.p.a., il giudice amministrativo non è tenuto alla sospensione necessaria, essendo la scelta rimessa a una valutazione di opportunità. Il Collegio richiama Cons. Stato, IV, n. 5872 del 2022 e Cons. Stato, III, n. 1499 del 2019, oltre a C.G.A.R.S. n. 867/2023, ribadendo che il giudice di primo grado non rende una sentenza condizionata agli esiti di altri giudizi.
Nel merito, la Sezione ha osservato che il Comune non poteva effettuare una valutazione autonoma della domanda e dissentire dall’avviso della Soprintendenza, da qualificarsi come co-decisorio, posto che l’intervento non era sanabile per le ragioni già confermate dal Tribunale con la sentenza n. 1631 del 3 maggio 2024.
Il provvedimento comunale era dunque interamente vincolato, venendo in rilievo la creazione di nuova superficie e nuovo volume paesaggisticamente intesi. In materia di atti vincolati di repressione degli abusi edilizi non occorre specifica valutazione dell’interesse pubblico, né comparazione con gli interessi privati, né motivazione sull’attualità dell’interesse repressivo. Il Collegio richiama Cons. Stato, Ad. Plen., n. 9 del 2017 e altre pronunce conformi.
Da ciò deriva la superfluità della comunicazione di avvio del procedimento e del preavviso di rigetto, non essendo possibile alcun utile apporto partecipativo. Il provvedimento risulta comunque adeguatamente motivato mediante il richiamo, ex art. 3, terzo comma, della legge n. 241/1990, alla decisione della Soprintendenza. Il ricorso è stato pertanto rigettato, con compensazione delle spese.
Nota della Redazione
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