Revoca del permesso di accesso in porto per venir meno dell’intuitus personae (TAR Calabria n. 784 del 22.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
In materia di permessi di accesso alle aree portuali, l’art. 17, comma 2, del Regolamento adottato dall’Autorità di Sistema Portuale si articola in due parti distinte: la prima attribuisce all’Amministrazione il potere di sospendere o revocare il titolo in qualsiasi momento, a suo insindacabile giudizio, quando ritenga venute meno le condizioni e le ragioni poste a fondamento del rilascio, ivi compreso l’intuitus personae; la seconda tipicizza specifiche fattispecie che sollecitano l’esercizio del potere. Il venir meno del rapporto fiduciario sotteso al permesso integra dunque autonoma ragione di revoca, a prescindere dalla pendenza di carichi penali, purché il riferimento all’intuitus personae sia concretizzato con riguardo alla gravità della condotta accertata e alla delicatezza del ruolo dell’Amministrazione. Il potere si fonda su copertura normativa di rango primario e non contrasta con gli artt. 4 e 16 Cost., costituendo il permesso mera modalità della prestazione lavorativa resa su aree demaniali.
Il Fatto
Il ricorrente, dipendente con contratto a tempo indeterminato di una società operante nel Porto di Gioia Tauro con il ruolo di operatore di piazzale addetto alla movimentazione e controllo contenitori, era stato destinatario della sospensione e poi della revoca del permesso di accesso in porto, in ragione del coinvolgimento in un procedimento penale.
Definito il giudizio penale con sentenza della Corte di Appello di Reggio Calabria, divenuta irrevocabile, il lavoratore presentava istanza di annullamento in autotutela della revoca. L’Autorità di Sistema Portuale la rigettava, rilevando che dalla sentenza penale emergeva accertata, nella materialità, la condotta di avere coadiuvato un soggetto appartenente a una consorteria criminale a sottrarsi all’esecuzione della pena, con conseguente venir meno dell’intuitus personae. Il lavoratore impugnava il diniego davanti al giudice amministrativo. La domanda cautelare era rigettata, con conferma in appello.
La Motivazione della Corte
Il Collegio affronta il primo motivo, con cui il ricorrente sostiene che la carenza dell’intuitus personae rileverebbe solo in relazione all’ipotesi della sussistenza di carichi penali pendenti, esaurendo così le fattispecie di revoca previste dall’art. 17, comma 2, del Regolamento.
La censura non coglie nel segno. Il Tribunale osserva che la norma consta di due parti: la prima prevede in via generale il potere di revoca in qualsiasi momento, quando siano venute meno le condizioni e le ragioni del rilascio, compreso intuitus personae; la seconda tipicizza specifiche situazioni in rapporto di specie a genere. L’elemento fiduciario non rileva dunque soltanto in presenza di carichi penali pendenti, ma è ancor prima espressamente indicato tra gli elementi valutabili in via discrezionale.
Nel caso concreto, la condotta accertata nella materialità dal giudice penale — avere favorito la latitanza di un soggetto appartenente a una consorteria criminale — legittima l’interruzione del rapporto di fiducia sotteso al permesso, a prescindere dal venir meno della pendenza, essendo il giudizio definito con sentenza di prescrizione. Il richiamo alla consorteria criminale non è carente sul piano motivazionale, perché rimanda in via puramente descrittiva alla persona del latitante, destinatario di pena per reati associativi, e non alla specifica aggravante.
Quanto al secondo motivo, il Collegio richiama la propria sentenza n. 221 del 21 marzo 2024, dalla quale non ravvisa ragioni per discostarsi. Il potere regolamentare incidente sulla libertà di circolazione su aree demaniali trova copertura nelle disposizioni di rango primario sulla ripartizione di competenze tra Autorità di Sistema Portuale e Autorità Marittima, riconducibili agli artt. 6, 8 e 16 della legge n. 84/1994, come novellati dal d.lgs. n. 169/2016. Le speciali limitazioni consistenti nella sospensione o revoca del permesso non contrastano con gli artt. 4 e 16 Cost., costituendo il titolo una mera modalità della prestazione lavorativa.
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Nota della Redazione
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