Il silenzio-inadempimento non è configurabile se l’amministrazione ha riscontrato con provvedimento espresso (TAR Sicilia n. 1435 del 30.04.2025)

Principi di diritto (Massima)
Non è configurabile il silenzio-inadempimento quando l’amministrazione comunale abbia riscontrato con provvedimento espresso, ancorché di rigetto e sorretto da motivazione analitica, l’istanza di riclassificazione urbanistica del privato: da quel momento l’obbligo di concludere il procedimento è soddisfatto e l’eventuale illegittimità del diniego va fatta valere con l’impugnazione nel termine di decadenza. In materia di pianificazione urbanistica l’obbligo di provvedere non discende dalla mera presentazione dell’istanza, ma richiede una norma di legge che ne predefinisca in modo chiaro i connotati, restando la scelta se e come pianificare espressione di discrezionalità che investe anche l’an del provvedere. Le previsioni delle N.T.A. che attribuiscono al Comune una mera facoltà di concludere convenzioni o accordi urbanistici non integrano un obbligo giuridico coercibile.

Il Fatto

La società ricorrente, proprietaria di un’area urbanisticamente zonizzata come “F6” — destinata a grandi attrezzature per lo sport e lo spettacolo — chiedeva al Comune, fin dal giugno 2021, la riqualificazione urbanistica con cambio di destinazione d’uso, prospettando l’adozione di un piano attuativo che mantenesse inalterati gli indici delle N.T.A. per la zona F.

Dopo una lunga corrispondenza, culminata in una diffida del novembre 2024 rimasta senza avvio di procedimento, la società proponeva ricorso per l’accertamento del silenzio-inadempimento e per la condanna delle amministrazioni a provvedere, con richiesta di nomina di un commissario ad acta ai sensi dell’art. 117, comma 3, cod. proc. amm. L’Assessorato regionale eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva; il Comune non si costituiva.

La Motivazione della Corte

Il Collegio respinge in via preliminare l’eccezione di difetto di legittimazione passiva della Regione: la legge regionale n. 19/2020 prevede poteri sostitutivi dell’amministrazione regionale che giustificano la sua chiamata in giudizio, fermo il ruolo primario dell’ente comunale.

Nel merito il ricorso è infondato. Ricostruita la sequenza degli atti, il Tribunale rileva che già con la nota del 13 settembre 2023 il Comune aveva dato riscontro all’istanza, rigettandola e ritenendo necessario l’avvio delle procedure per il PUG: da quel momento non è più configurabile il silenzio-inadempimento.

A maggior ragione il riscontro risulta integrato dalla nota del 20 marzo 2024, dotata di motivazione analitica ed esaustiva, con cui l’ente ha escluso la qualificabilità dell’area come zona bianca e confermato la classificazione F6. Con tale provvedimento sono soddisfatte le previsioni dell’art. 2, legge n. 241/1990, che impone di concludere il procedimento con provvedimento espresso: la ricorrente avrebbe dovuto impugnare quella nota nel termine di decadenza dell’art. 29 cod. proc. amm.

Le note successive non mutano le conclusioni: la lettera del 3 giugno 2024 è una mera reiterazione, mentre la comunicazione sindacale del 9 agosto 2024 ha carattere interlocutorio e sollecitatorio, riferendosi ad un procedimento diverso, incentrato sulla definizione del PUG e sull’approvazione della variante. Il contrasto interpretativo con l’Assessorato regionale sull’art. 60, comma 6, delle N.T.A. non esclude l’avvenuto riscontro formale.

Il Collegio esclude poi che dalla normativa invocata discenda un obbligo di provvedere. L’attività di pianificazione è connotata da discrezionalità che investe anche l’an del provvedere, e un obbligo sussiste solo se una norma di legge ne predefinisca chiaramente i connotati (Cons. Stato, Sez. VI, n. 1860 del 2017). L’art. 60, comma 6, delle N.T.A. attribuisce una mera facoltà di stipulare convenzioni; l’art. 32 della l.r. n. 19/2020 prevede che il Comune può, non che deve, concludere accordi urbanistici. Il ricorso è dunque rigettato, con compensazione delle spese quanto all’Assessorato e nessuna statuizione rispetto al Comune non costituito.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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