Parere non vincolante e ricorso avverso atto endoprocedimentale (TAR Calabria n. 1739 del 22.09.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il parere reso dal Consiglio per le ricompense per meriti straordinari e speciali sulla proposta di promozione per merito straordinario è obbligatorio ma non vincolante. Esso non integra un atto provvedimentale e non è idoneo a ledere autonomamente la sfera giuridica del destinatario, configurandosi come atto endoprocedimentale. Il potere decisionale finale spetta al Capo della Polizia – Direttore Generale della Pubblica Sicurezza. Il ricorso proposto avverso il solo parere, senza impugnazione del decreto conclusivo, è inammissibile per carenza di interesse, non ricorrendo alcuna ipotesi di impugnazione anticipata.
Il Fatto
Il ricorrente, vice sovrintendente della Polizia di Stato, aveva chiesto l’annullamento della nota con cui gli era stato comunicato il parere contrario del Consiglio per le ricompense alla concessione della promozione per merito straordinario, espresso nella seduta del 28 settembre 2022, nonché del relativo processo verbale e della circolare del Capo della Polizia del 15 aprile 2020.
L’Amministrazione eccepiva l’inammissibilità del ricorso per mancata impugnazione del decreto conclusivo del Capo della Polizia del 24 marzo 2023. Il Tribunale ha sottoposto alle parti, ai sensi dell’art. 73, comma 3, cod. proc. amm., la possibile ragione di inammissibilità e ha trattenuto la causa in decisione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ricostruisce la disciplina dettata dagli artt. 68 e 69 del d.P.R. n. 782/1985, come modificati dal d.P.R. n. 82/2019, e la scansione trifasica della procedura: fase propositiva del Questore, fase consultiva e fase decisionale rimessa al Capo della Polizia. Richiama sul punto il parere del Cons. Stato, Sez. I, n. 650 del 2025.
La questione centrale riguarda la natura del parere del Consiglio per le ricompense. L’art. 74, comma 1, del d.P.R. n. 782/1985 lo qualifica come obbligatorio, non vincolante. Il Legislatore del 2019 ha confermato che l’atto decisorio è adottato dal Capo della Polizia e che, per l’encomio solenne e la lode, è lo stesso Consiglio a deliberare il conferimento, secondo l’art. 71, comma 3. La differente architettura normativa conferma l’assenza di vincolatività nel caso della promozione.
Il Tribunale richiama la giurisprudenza amministrativa che, già prima della riforma, aveva escluso l’efficacia vincolante del parere (Cons. Stato, Sez. II, nn. 4889 e 4890 del 2015). Nel caso della promozione alla qualifica superiore, la fase consultiva si arricchisce dell’ulteriore parere della Commissione di avanzamento per il personale non direttivo, prevista dall’art. 69 del d.P.R. n. 335/1982. Il parere impugnato, quindi, non provoca alcun arresto procedimentale.
Da qui la declaratoria di inammissibilità. Il Collegio ribadisce che l’interesse a ricorrere richiede una lesione concreta e attuale e che l’atto endoprocedimentale non è autonomamente impugnabile. L’impugnazione anticipata è ammessa solo in ipotesi eccezionali, non ricorrenti nella specie (Cons. Stato, Sez. III, n. 7476 del 2019; Sez. IV, n. 2961 del 2011; TAR Lombardia, Milano, n. 1129 del 2024). Il parere andava gravato insieme al decreto del 24 marzo 2023, non impugnato, con consolidamento della voluntas dell’Amministrazione.
Le spese sono compensate in ragione dell’esito meramente processuale e della novità della questione.
Nota della Redazione
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