Condono edilizio e parere negativo sul vincolo paesaggistico: legittimo il diniego (TAR Marche n. 160 del 11.03.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di condono edilizio di opere realizzate in area sottoposta a vincolo paesaggistico, il parere dell’autorità preposta alla tutela del vincolo è sufficientemente motivato quando accerta, con riferimento alle caratteristiche morfologiche e costruttive dei manufatti, la loro incompatibilità con il regime di tutela. L’Amministrazione non è tenuta, neppure in una logica di comparazione degli interessi, ad adottare prescrizioni volte a rendere la res abusiva compatibile con la zona tutelata, esaurendosi il munus pubblico nell’accertamento della compatibilità paesaggistica. L’omessa comunicazione del preavviso di diniego non inficia di per sé la legittimità del provvedimento quando il privato non indichi gli elementi, fattuali o valutativi, che avrebbero potuto influire sul contenuto finale della decisione.

Il Fatto

I ricorrenti hanno chiesto al Comune di Ancona il condono edilizio, ai sensi dell’art. 39 della legge n. 724/1994, per due manufatti ubicati in zona soggetta a vincolo paesaggistico: una tettoia in lamiera con struttura in ferro e un annesso con tamponatura in cannucciaia, asseritamente costruiti nel 1972.

Il Comune ha negato la sanatoria con provvedimento del 9 novembre 2012, recependo il parere negativo espresso dalla Provincia di Ancona, ente preposto alla tutela del vincolo. I ricorrenti hanno impugnato il diniego e il parere presupposto davanti al TAR Marche, deducendo l’illegittimità del parere per mancata considerazione delle concrete possibilità di regolarizzazione, la violazione del contraddittorio procedimentale e il difetto di motivazione e di istruttoria del provvedimento comunale.

La Motivazione della Corte

Il Collegio respinge il ricorso sul presupposto che le opere siano state realizzate e ultimate nel 1992, e non nel 1972. La circostanza emerge dalla documentazione prodotta dagli stessi ricorrenti, ossia dall’istanza di sanatoria e dalla dichiarazione sostitutiva del 23 maggio 2001, nonché dalla richiesta di autorizzazione alla Provincia, nella quale si dichiarava che gli immobili ricadevano in area sottoposta a vincolo. Ne deriva che le censure sull’efficacia ostativa dei vincoli sopravvenuti sono smentite per tabulas.

Il Tribunale affronta poi la questione anche in via di ipotesi, assumendo a riferimento il 1972. La sanabilità sarebbe comunque subordinata al parere favorevole dell’autorità preposta al vincolo, che si pronuncia secondo il quadro normativo vigente al momento dell’esercizio dei propri poteri consultivi. La Provincia ha accertato l’incompatibilità dei manufatti, qualificati come elementi dissonanti dal contesto ambientale per tipologia costruttiva, materiali e dimensioni.

La motivazione, ancorché sintetica, è ritenuta sufficiente a rappresentare i motivi di non conformità. Il Collegio esclude che l’Amministrazione sia tenuta ad adottare prescrizioni per rendere compatibile l’opera abusiva, richiamando Cons. Stato, sez. V, 23 novembre 2006 n. 6885 e sez. II, 11 marzo 2020, n. 1739. Nel caso concreto, piccoli accorgimenti non sarebbero bastati, essendo necessaria la demolizione e ricostruzione dei manufatti.

Quanto al contraddittorio procedimentale, la sua violazione rileva solo se la partecipazione del privato avrebbe potuto fornire elementi utili alla decisione, secondo l’insegnamento di Cons. Stato, sez. VI, 16 settembre 2022, n. 8043. Gli interessati non hanno indicato tali elementi. Il Collegio rileva inoltre che l’art. 10-bis della legge n. 241/1990 non era in vigore all’epoca degli atti impugnati, essendo stato introdotto dall’art. 6 della legge n. 15/2005.

Il ricorso è quindi respinto, con compensazione delle spese processuali.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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