Annullato l’atto presupposto, la cartella di pagamento è illegittima per invalidità derivata (TAR Lombardia n. 185 del 11.03.2025)
Principi di diritto (Massima)
L’annullamento giurisdizionale dell’atto di imputazione del prelievo supplementare sul latte, disposto per contrasto con il diritto eurounitario e con il principio di leale cooperazione, determina l’illegittimità derivata della cartella di pagamento che a esso si ricollega. Opera infatti l’invalidità caducante tutte le volte in cui l’atto annullato costituisce il presupposto unico e imprescindibile degli atti consequenziali, esecutivi e meramente confermativi, cosicché il suo venir meno li travolge automaticamente, senza necessità di ulteriore impugnativa. Il nesso di presupposizione deve essere immediato, diretto e necessario, non frapponendosi nuove valutazioni di interessi. La pretesa creditoria relativa al prelievo ha natura decennale e la prescrizione resta interrotta dalla notificazione del ricorso avverso gli atti presupposti, restando sospesa fino alla definizione del giudizio.
Il Fatto
Una società agricola produttrice di latte vaccino, assoggettata al regime europeo delle quote latte fino alla campagna 2014-2015, riceveva via PEC una cartella di pagamento emessa dall’Agenzia delle Entrate-Riscossione. L’importo richiesto, pari a euro 106.179,97, comprendeva prelievo supplementare, interessi e oneri di riscossione per l’annata lattiera 2003/2004, su ruolo formato dall’Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura.
La società proponeva ricorso articolando plurime censure, tra cui il contrasto tra normativa interna e comunitaria nella quantificazione del prelievo, la genericità dell’indicazione degli atti presupposti, l’illegittima duplicazione del ruolo, il vizio del calcolo degli interessi e l’intervenuta prescrizione del credito. Nel corso del giudizio la ricorrente dava atto della sopravvenuta sentenza del Consiglio di Stato che aveva annullato l’atto di imputazione del prelievo e chiedeva, in via preliminare, dichiararsi cessata la materia del contendere per inesigibilità del debito.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale affronta in via assorbente l’effetto prodotto dall’annullamento sopravvenuto degli atti di imputazione del prelievo per la campagna 2003/2004. Quel giudice amministrativo aveva caducato gli atti per violazione della primazia del diritto dell’Unione europea, del principio di leale cooperazione di cui all’art. 4, comma 3, TUE e dei principi di certezza del diritto, imponendo all’Amministrazione una complessiva attività di rideterminazione. Da qui la necessità di verificare se tale pronuncia travolgesse la cartella impugnata.
Il percorso argomentativo muove dalla distinzione, interna al fenomeno dell’invalidità derivata, tra invalidità caducante e invalidità ad effetto viziante. La prima ricorre quando il provvedimento annullato in sede giurisdizionale è presupposto unico e imprescindibile dei successivi atti consequenziali, esecutivi e confermativi: il suo venir meno li travolge automaticamente, senza ulteriore impugnativa. La seconda richiede invece l’apposita impugnazione dell’atto applicativo. Il Collegio richiama, in linea con la giurisprudenza tributaria della Corte di cassazione (sez. V, n. 7259 del 2017), i principi applicabili alle quote latte in ragione del rinvio alla disciplina dell’iscrizione a ruolo, e richiama Cons. Stato sez. VI, n. 645 del 2024, secondo cui l’iscrizione a ruolo e la cartella divengono illegittime a seguito della sentenza che annulla l’atto impositivo presupposto, indipendentemente dal passaggio in giudicato.
Nel caso concreto, poiché gli atti di prelievo erano stati annullati e costituivano unico presupposto degli atti a valle, i soggetti preposti alla riscossione non potevano emettere l’intimazione impugnata. Venuto meno il titolo originario, e prima che dal ricalcolo si formi uno nuovo, la riscossione costituirebbe indebito oggettivo. La cartella è dunque illegittima per invalidità derivata e il terzo motivo è fondato.
Il Collegio rigetta invece il motivo sulla prescrizione. Gli importi a titolo di prelievo e interessi non sono debiti periodici, ma misure patrimoniali imposte per salvaguardare il sistema delle quote, con prescrizione decennale. Richiamando Cons. Stato sez. VI, n. 4989 del 2024 e il combinato disposto degli artt. 2943 e 2945 cod. civ., il Tribunale ritiene che il termine sia stato interrotto dalla proposizione del giudizio avverso gli atti presupposti, instaurato nel 2015, e sospeso fino alla sentenza del Consiglio di Stato del 2022. Il ricorso è pertanto accolto, con annullamento della cartella e salvezza del riesercizio del potere di rideterminazione, mentre le spese sono compensate.
Nota della Redazione
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Riferimenti normativi
- Art. 2943 c.c. – Interruzione da parte del titolare
- Art. 2945 c.c. – Effetti e durata dell'interruzione