Sopravvenuto difetto di interesse e improcedibilità del ricorso amministrativo (TAR Puglia n. 324 del 10.03.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il venir meno dell’interesse alla decisione, dichiarato dalla parte ricorrente nel corso del giudizio, determina l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse. Il giudice amministrativo, preso atto della sopravvenuta carenza di interesse, non esamina il merito della controversia e si limita a dichiarare l’improcedibilità. La compensazione integrale delle spese di lite è giustificata dalla peculiarità del caso di specie e dalla complessità in fatto della controversia. La pronuncia si fonda sugli artt. 35, co. 1, lett. c, e 85, co. 9, cod. proc. amm., che disciplinano la definizione del giudizio in caso di sopravvenuta carenza di interesse e il regolamento delle spese.
Il Fatto
La ricorrente, associazione datoriale, ha impugnato una serie di note del Segretario generale della Camera di Commercio con cui si era ritenuto di non poter validare le imprese dichiarate iscritte a Cassa Edile ai fini della rappresentatività nell’ambito della procedura di rinnovo del Consiglio camerale per il quinquennio 2023-2028. Con motivi aggiunti ha impugnato anche le successive note con cui l’ente ha comunicato gli esiti dei controlli sui diversi settori, con invito alla regolarizzazione documentale.
Nel corso del giudizio la ricorrente ha depositato una nota con cui ha dichiarato di non avere più interesse al ricorso. La controversia è così giunta alla decisione senza che il Collegio dovesse esaminare il merito delle censure.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha preso atto della nota del 22 gennaio 2025, con la quale la parte ricorrente ha dichiarato di non avere più interesse al ricorso. Tale dichiarazione, proveniente dalla stessa parte che aveva introdotto il giudizio, fa venir meno la condizione dell’azione e rende superfluo l’esame delle doglianze.
Il Tribunale ha quindi dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, facendo applicazione degli artt. 35, co. 1, lett. c, e 85, co. 9, cod. proc. amm. La decisione non investe il merito degli atti impugnati, che restano privi di una pronuncia di annullamento.
Quanto alle spese, il Collegio le ha compensate integralmente, tenuto conto della peculiarità del caso di specie e della complessità in fatto della controversia. La statuizione sulle spese riflette la natura della definizione processuale, che non vede soccombente alcuna delle parti nel merito.
La sentenza è stata così decisa nella camera di consiglio del 26 febbraio 2025, con ordine di esecuzione da parte dell’autorità amministrativa.
Nota della Redazione
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