Ottemperanza al giudicato di equa riparazione esclude rivalutazione e penalità di mora (TAR Puglia n. 1260 del 19.11.2024)
Principi di diritto (Massima)
In sede di ottemperanza al decreto che ha accordato l’equa riparazione ai sensi della legge n. 89/2001, la domanda di rivalutazione monetaria sulle somme dovute è accoglibile solo se il creditore alleghi e provi, ai sensi dell’art. 1224, comma 2, cod. civ., un maggiore danno rispetto a quello coperto dagli interessi, trattandosi di debito di valuta. La penalità di mora di cui all’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm. non va irrogata quando il ritardo del debitore pubblico trovi causa in ragioni ostative, quali il rilevante numero di domande da evadere e la difficoltà di reperire la provvista finanziaria. Accertato il mancato spontaneo adempimento e decorsi inutilmente i termini, il giudice ordina all’Amministrazione di eseguire il giudicato nel termine fissato e nomina il commissario ad acta per l’ipotesi di persistente inadempimento.
Il Fatto
La ricorrente ha agito ai sensi degli artt. 112 e ss. cod. proc. amm. per l’ottemperanza al giudicato formatosi sul decreto della Corte di Appello di Lecce, con il quale il Ministero della Giustizia era stato condannato, a titolo di equa riparazione per irragionevole durata del processo, al pagamento di una somma in suo favore e delle spese di lite, con accessori.
Dedotto il mancato adempimento spontaneo, la ricorrente ha chiesto l’ordine di esecuzione del giudicato, oltre interessi e rivalutazione monetaria, la condanna dell’Amministrazione alla sanzione di cui all’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm. e la nomina di un commissario ad acta. Il Ministero si è costituito per resistere.
La Motivazione della Corte
Il Collegio conferma anzitutto la regolarità in rito del ricorso: il decreto ha natura decisoria in materia di diritti soggettivi, con valore ed efficacia di cosa giudicata, è stato notificato all’Amministrazione e non è stato opposto. È quindi decorso inutilmente il termine di 120 giorni dalla notifica del decreto esecutivo, previsto dall’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996.
Il Tribunale verifica poi il rispetto degli oneri imposti dall’art. 5-sexies della legge n. 89/2001: la ricorrente ha inviato la dichiarazione attestante la mancata riscossione di somme per il medesimo titolo, l’assenza di azioni giudiziarie per lo stesso credito e le modalità di riscossione prescelte. È inoltre decorso il termine di sei mesi dalla trasmissione delle dichiarazioni senza che il pagamento sia stato eseguito. Sussistono dunque i presupposti per sancire l’obbligo del Ministero di dare esecuzione al decreto, con pagamento delle somme se e nella misura in cui siano tuttora dovute, oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo, nel termine di 90 giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza.
È invece rigettata la domanda di rivalutazione monetaria. In presenza di un debito di valuta, quale l’indennizzo ex legge n. 89/2001, la rivalutazione può essere accordata solo se venga allegato e provato, ai sensi dell’art. 1224, comma 2, cod. civ., un maggiore danno rispetto a quello coperto dagli interessi; onere che nella specie non risulta assolto. Il Collegio richiama sul punto TAR Campania, Napoli, Sez. VIII, n. 6317 del 2020 e TAR Campania, Napoli, Sez. V, n. 6163 del 2018.
Quanto alla penalità di mora, il Tribunale richiama l’Adunanza Plenaria n. 15/2014, secondo cui l’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm. ha aggiunto al limite della manifesta iniquità quello autonomo delle altre ragioni ostative, spettando al giudice dell’ottemperanza un ampio potere discrezionale. Nella specie il ritardo si ricollega all’elevato numero di domande del medesimo oggetto e alla difficoltà di reperire la provvista sui capitoli di bilancio: circostanze che giustificano il rigetto del capo di domanda.
Il Collegio nomina infine, per il caso di persistente inadempimento, il commissario ad acta nel Dirigente individuato dal Capo del Dipartimento per gli Affari di Giustizia, con termine di ulteriori 90 giorni. Nessun compenso è dovuto al commissario, in virtù dell’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale ex art. 5-sexies, comma 8, legge n. 89/2001 e dell’art. 1, comma 777, lett. l), legge n. 208/2015. Le spese sono compensate.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.