Avviso orale del Questore autonomo rispetto all’ammonimento e alla sorveglianza speciale (TAR Toscana n. 304 del 18.03.2024)
Principi di diritto (Massima)
L’avviso orale di cui all’art. 3 d.lgs. n. 159/2011 è misura di prevenzione di carattere generale, priva di effetti limitativi della libertà personale quando non accompagnata dalle prescrizioni del comma 4, e si sostanzia nell’intimazione a tenere una condotta conforme alla legge. Essa è autonoma quanto a presupposti rispetto all’ammonimento di cui all’art. 8 d.l. n. 11/2009, adottabile solo fino a quando non sia proposta querela per i reati di cui agli artt. 612-bis e 612-ter cod. pen., e rispetto alle più gravose misure di prevenzione personali del capo II del medesimo decreto. La sua legittimità si fonda su un quadro indiziario idoneo a ricondurre il destinatario a una delle categorie dell’art. 1 d.lgs. n. 159/2011.
Il Fatto
Il ricorrente era stato raggiunto da un’ordinanza del G.I.P. che applicava nei suoi confronti la misura del divieto di avvicinamento alla persona offesa per l’ipotizzata violazione dell’art. 612-bis cod. pen. Gli atti venivano trasmessi alla Questura, che emanava l’avviso orale ai sensi dell’art. 3 d.lgs. n. 159/2011, ritenendolo persona socialmente pericolosa e inquadrabile nella categoria di cui all’art. 1, comma 1, lett. c), del medesimo decreto.
Il destinatario impugnava l’atto davanti al TAR Toscana deducendo il difetto di motivazione e la violazione di legge, per non essere inquadrabile in alcuna delle categorie previste dall’art. 1. Sosteneva inoltre che l’avviso orale non sarebbe previsto per gli indiziati del reato di cui all’art. 612-bis cod. pen., contemplati dall’art. 4, lett. i-ter), d.lgs. n. 159/2011 come destinatari della sola sorveglianza speciale, potendosi ai medesimi applicare l’ammonimento di cui all’art. 8 d.l. n. 11/2009. Si costituivano il Ministero dell’Interno e la Questura, resistendo al ricorso.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ritiene il ricorso infondato. Il provvedimento impugnato richiama i precedenti di polizia a carico del ricorrente e la circostanza che nei suoi confronti era stata applicata la misura cautelare dell’art. 282-ter cod. proc. pen. per il reato di atti persecutori, misura a sua volta violata. Dalla documentazione emerge una personalità incline a comportamenti socialmente pericolosi, ragionevolmente ascrivibile alla categoria dell’art. 1, comma 1, lett. c), d.lgs. n. 159/2011.
Il giudice valorizza il quadro complessivo: il rinvio a giudizio per il reato di cui all’art. 612-bis cod. pen. e per quello di cui all’art. 387-bis cod. pen., per aver violato le prescrizioni della misura cautelare avvicinando la vittima. Tali condotte denotano un atteggiamento ossessivo e proclive a violare la legge e gli ordini giudiziali, con un grado di pericolosità sociale sufficiente per l’adozione della misura da parte del Questore.
Quanto alla natura dell’atto, il TAR ricorda che l’avviso orale consiste nel mero avvertimento della sussistenza di sospetti e non ha altro effetto se non quello di consentire, entro i successivi tre anni, la formulazione della proposta all’Autorità giudiziaria. Non accompagnato dalle prescrizioni del comma 4 dell’art. 3, esso non impone vincoli di fare e di non fare limitativi della libertà personale e si risolve nell’intimazione a tenere una condotta conforme alla legge, come richiesto alla generalità dei cittadini, secondo il richiamo a Cons. di Stato, sez. III, 14.02.2014, n. 722.
Alla luce delle informazioni a disposizione della Questura, il Collegio ravvisa un solido quadro indiziario circa la pericolosità del ricorrente per la sicurezza e la tranquillità pubblica e ritiene la misura opportunamente emessa e sorretta da motivazione logica e ragionevole, volta a prevenire la commissione di reati.
Le restanti censure sono respinte. L’avviso orale è misura di prevenzione di carattere generale, autonoma rispetto all’ammonimento di cui all’art. 8 d.l. n. 11/2009, adottabile solo fino a quando non sia proposta querela per i reati di cui agli artt. 612-bis e 612-ter cod. pen., mentre nel caso di specie la querela era già stata proposta. Esso differisce inoltre dalle più gravose misure del capo II del d.lgs. n. 159/2011, come la sorveglianza speciale, applicabili a più specifiche categorie di soggetti fra cui gli indiziati del delitto di cui all’art. 612-bis cod. pen., rispetto alle quali il ricorrente non può avere interesse ad invocarne l’applicazione. Il ricorso è quindi respinto, con spese di lite compensate.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.
Riferimenti normativi
- Art. 387-bis c.p. – Violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona…
- Art. 612-bis c.p. – Atti persecutori
- Art. 612-ter c.p. – Diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti
- Art. 282-ter c.p.p. – Divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa