Criteri premiali on/off e interpretazione letterale della lex specialis (TAR Lazio n. 167 del 26.02.2024)

Principi di diritto (Massima)
Le clausole della lex specialis che attribuiscono un punteggio premiale secondo una logica on/off vanno interpretate in via letterale, prevalendo il dato testuale su ogni lettura funzionale quando il contenuto sia chiaro e univoco. Gli altri criteri ermeneutici, compresa l’interpretazione secondo buona fede, operano solo in presenza di ambiguità o dubbi. Il concorrente che intenda invocare il principio di equivalenza di cui all’art. 68 d.lgs. n. 50/2016 ha l’onere di dimostrare l’equivalenza già nella propria offerta, non potendo pretendere un accertamento d’ufficio della stazione appaltante né in sede giudiziaria. Il mancato riscontro della caratteristica premiale comporta la decurtazione del punteggio, con eventuale esclusione per mancato superamento della soglia di sbarramento. È infine inammissibile il motivo che solleciti un sindacato sostitutivo sulle valutazioni tecnico-discrezionali della commissione.

Il Fatto

La ASL di Latina ha indetto una procedura aperta articolata in 163 lotti, da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. Il lotto n. 1 riguardava la fornitura biennale di suturatrici meccaniche e dispositivi per laparoscopia; l’elemento qualitativo valeva 70 punti, con una soglia di sbarramento di 36/70.

All’esito della gara la società aggiudicataria si classificava prima con 69,00 punti, di cui 39,00 per la componente tecnica; la ricorrente principale si collocava seconda con 56,02 punti. Quest’ultima impugnava l’aggiudicazione, contestando l’attribuzione dei punteggi premiali relativi allo scudo di protezione della lama con copertura a 360° e alla valvola interna incorporata nella cannula. L’aggiudicataria proponeva ricorso incidentale di natura escludente, dolendosi dell’interpretazione delle medesime clausole e della valutazione del criterio di maneggevolezza ed ergonomia.

La Motivazione della Corte

Il collegio richiama la sentenza della Corte di giustizia UE 5 settembre 2019, causa C-333/18, e la giurisprudenza amministrativa sul rapporto tra ricorso principale e incidentale entrambi escludenti: il gravame principale va esaminato per primo, potendo solo la sua infondatezza determinare l’improcedibilità di quello incidentale.

Sul primo motivo, il Tribunale ribadisce che l’interpretazione dei bandi segue le regole dell’art. 1362 cod. civ. e ss., con prevalenza del criterio letterale. Lo scudo di protezione costituisce requisito minimo dell’oggetto della prestazione; la copertura a 360° è invece caratteristica premiale, valutata con logica on/off ai sensi dell’art. 18.2 del disciplinare. Lo scudo collocato sulla sola parte tagliente soddisfa la specifica minima, ma non integra la più rigorosa caratteristica premiale, individuata secondo un criterio geometrico univoco. Il richiamo al principio di equivalenza è respinto: l’operatore ha introdotto il tema solo negli scritti difensivi, senza provarlo in gara, mentre la propria relazione tecnica menzionava uno scudo che copre la lama “da un lato”. Decurtati i cinque punti, l’offerta scende a 34/70 e va esclusa per mancato superamento della soglia. Il secondo motivo resta assorbito.

Passando all’incidentale, il collegio accoglie il secondo ordine di censure: i dispositivi da 5 mm offerti dalla ricorrente principale presentano un riduttore non rimuovibile, sì che difetta la caratteristica premiale della valvola incorporata. Il punteggio è ridotto del 50%, da 5 a 2,5 punti, perché la carenza riguarda metà della fornitura. Il punteggio qualitativo scende a 36,5 e quello complessivo a 53,52, senza però violare la soglia di sbarramento.

Il primo motivo incidentale è rigettato per le medesime ragioni esegetiche già esposte: la copertura a 360° non può leggersi in senso funzionale. Il terzo motivo è manifestamente inammissibile, perché volto a sostituire le valutazioni opinabili della commissione con quelle del giudice, in assenza di prova dell’abnormità della scelta tecnica. Il Tribunale accoglie il ricorso principale e in parte quello incidentale, annulla in parte qua gli atti e compensa le spese per la novità delle questioni e la soccombenza reciproca.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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