Condono edilizio precluso per opere in area gravata da vincolo idrogeologico preesistente (Cons. Stato n. 805 del 30.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
Le opere abusive realizzate su aree sottoposte a vincolo idrogeologico preesistente all’esecuzione dell’intervento non sono suscettibili di condono edilizio quando risultino in contrasto con il vincolo e non conformi alle norme urbanistiche e alle prescrizioni degli strumenti urbanistici. In tale ipotesi non residua alcun margine di discrezionalità in capo all’amministrazione, che deve respingere l’istanza di sanatoria e provvedere alla demolizione delle opere. Il principio di proporzionalità non è invocabile, poiché la preclusione discende direttamente dalla legge e non da una scelta amministrativa comparativa di interessi. Solo in caso di vincolo sopravvenuto l’amministrazione è tenuta a esprimersi nel merito, motivando le ragioni ostative alla sanatoria. La motivazione del diniego può essere succinta, ove richiami il quadro normativo e le ragioni dell’incompatibilità.

Il Fatto

Il proprietario e il realizzatore di un fabbricato ad uso abitativo impugnavano davanti al TAR Lazio il diniego opposto dal Comune all’istanza di condono edilizio presentata ai sensi della l. n. 326/2003 e della L.R. Lazio n. 12/2004. L’immobile, edificato su area gravata da vincolo idrogeologico e ricadente in zona agricola del P.R.G., superava i limiti di volumetria consentiti; sulla medesima area pendevano altre due istanze di sanatoria.

I ricorrenti deducevano la violazione dei principi di proporzionalità e ragionevolezza, il difetto di motivazione e l’incompetenza del Comune in materia idrogeologica, sollevando inoltre questione di legittimità costituzionale delle norme statali e regionali. Il TAR respingeva il ricorso, rilevando l’assenza di discrezionalità e richiamando la Corte costituzionale n. 181 del 2021. Il proprietario proponeva appello.

La Motivazione della Corte

Il Consiglio di Stato conferma la sentenza di primo grado. Il Collegio ricostruisce il quadro normativo dell’art. 32, comma 27, lett. d), d.l. n. 269/2003, che esclude dalla sanatoria le opere realizzate su immobili soggetti a vincoli posti a tutela degli interessi idrogeologici e delle falde acquifere, qualora istituiti prima dell’esecuzione delle opere, in assenza o difformità del titolo edilizio e non conformi alle prescrizioni urbanistiche.

La Corte respinge la tesi dell’appellante secondo cui la preclusione opererebbe solo per i vincoli di inedificabilità assoluta. Il discrimine non è la natura del vincolo, ma la sua anteriorità o sopravvenienza rispetto all’abuso: solo nel caso di vincolo sopravvenuto l’amministrazione deve esprimersi nel merito, motivando le ragioni ostative alla sanatoria. Nella specie il vincolo idrogeologico era preesistente, sicché la domanda risultava inammissibile senza alcun margine valutativo. Il Collegio richiama sul punto la Cons. Stato n. 6140 del 2021, la Cons. Stato n. 299 del 2023 e la Cons. Stato n. 4184 del 2025.

Quanto alle garanzie partecipative, la Corte rileva che, non residuando discrezionalità, la circostanza dell’avvenuta urbanizzazione della zona non assume rilievo: il Comune ha accertato il contrasto tra l’opera e il vincolo e la difformità dal P.R.G., avendo l’immobile consistenza dichiarata di mq 502. Il diniego risulta pertanto correttamente fondato.

Sul dedotto vizio di incompetenza, il Collegio precisa che il Comune si è limitato a rilevare l’esistenza del vincolo, senza esprimere valutazioni di merito idrogeologico. Infine, il motivo sul difetto di motivazione è respinto: la motivazione, anche succinta, del diniego è legittima, poiché la protezione del valore ambientale risponde a un interesse pubblico prevalente su quello privato, per la rilevanza costituzionale riconosciuta dall’art. 9 Cost. (Cons. Stato n. 1421 del 2020). L’appello è rigettato, con compensazione integrale delle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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