Parere paesaggistico con prescrizioni: obbligo di preavviso di rigetto e motivazione concreta (TAR Puglia n. 1452 del 03.11.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il parere della Soprintendenza che, pur formalmente qualificato come assenso con prescrizioni, imponga modifiche al progetto di carattere così incisivo da tradursi in un dissenso sostanziale, deve essere preceduto dalla comunicazione dei motivi ostativi ex art. 10-bis l. n. 241/1990, espressamente richiamato dall’art. 146, comma 8, d.lgs. n. 42/2004. L’art. 146, comma 8, non preclude alla Soprintendenza di indicare le modifiche o prescrizioni funzionali a superare le ragioni di dissenso, essendo tale facoltà espressione dei principi di buon andamento e leale collaborazione. Il parere paesaggistico è espressione di una valutazione tecnico-discrezionale e deve essere sorretto da motivazione ampia e circostanziata, che espliciti le effettive ragioni di contrasto tra l’intervento e i valori paesaggistici del vincolo e indichi gli accorgimenti tecnici o le modifiche progettuali necessari. È illegittimo, per violazione dell’art. 3 l. n. 241/1990, il parere che si limiti al richiamo generico delle disposizioni di vincolo e all’enunciazione delle prescrizioni, senza valutazione in concreto del progetto né indicazione della misura delle modifiche richieste. La valutazione di compatibilità riferita a un precedente titolo edilizio non vincola quella relativa a una successiva istanza di ampliamento, che costituisce giudizio nuovo e autonomo.

Il Fatto

Il ricorrente è titolare di un immobile nel Comune di Salve, ricadente in zona verde agricolo e interessato da vincolo paesaggistico secondo il Piano Paesaggistico Territoriale Regionale della Puglia. Chiedeva il permesso di costruire per un porticato in legno, una piscina scoperta prefabbricata e una scala esterna di accesso alle terrazze. L’Unione dei Comuni esprimeva parere favorevole sotto il profilo urbanistico ed edilizio e trasmetteva gli atti alla Soprintendenza.

Con nota del 14 maggio 2024 la Soprintendenza esprimeva parere favorevole, prescrivendo però la riduzione del porticato con struttura in legno o ferro e copertura amovibile, l’eliminazione della piscina e la realizzazione della scala in ferro. L’Unione dei Comuni, con atto del 17 maggio 2024, chiedeva al ricorrente l’aggiornamento della documentazione progettuale secondo il parere vincolante. Il ricorrente impugnava dinanzi al TAR Puglia sia la nota dell’Unione sia il presupposto parere della Soprintendenza.

La Motivazione della Corte

Il Collegio respinge il primo motivo, con cui si sosteneva che l’art. 146, comma 8, d.lgs. n. 42/2004 consentirebbe alla Soprintendenza solo di assentire o denegare il progetto. La norma non esclude che siano indicate le modifiche o prescrizioni funzionali a superare le ragioni di dissenso. Tale facoltà è riconosciuta dalla giurisprudenza amministrativa come precipitato dei principi di buon andamento e leale collaborazione, dovendo l’autorità di tutela esprimere un dissenso costruttivo che indichi gli accorgimenti tecnici idonei a conseguire l’autorizzazione.

È invece fondato il secondo motivo. Il parere, pur formalmente di assenso con prescrizioni, impone modifiche tanto incisive — eliminazione integrale della piscina e sostanziale modifica di porticato e scala — da tradursi in un dissenso sostanziale. Nessuno degli interventi è stato assentito come progettato. Di fronte a un parere sostanzialmente negativo, la Soprintendenza avrebbe dovuto inviare la comunicazione ex art. 10-bis l. n. 241/1990, richiamato dallo stesso art. 146, comma 8. Il Collegio esclude che la presenza delle prescrizioni possa escludere l’operatività della norma, perché limitarla al solo diniego integrale frustrerebbe la finalità della partecipazione procedimentale.

Il terzo e il quinto motivo, esaminati congiuntamente, sono parimenti fondati. Il parere si limita al richiamo generale delle disposizioni di vincolo e all’enunciazione delle prescrizioni. Manca la valutazione in concreto del progetto e della sua interazione con il vincolo, la spiegazione dell’incompatibilità delle opere e delle ragioni delle modifiche imposte. La Soprintendenza non ha dato conto nemmeno dell’affermazione secondo cui l’edificio sarebbe costruito in muratura a secco, circostanza contestata dal ricorrente. Quanto alla riduzione del porticato, non sono spiegate né la necessità né la misura della riduzione. Il parere è quindi illegittimo per violazione dell’art. 3 l. n. 241/1990, non risultando idoneo a manifestare il corretto esercizio della discrezionalità tecnica.

Il quarto motivo è infondato. Il diniego relativo all’ampliamento comporta una valutazione nuova e autonoma rispetto a quella resa in sede di rilascio del permesso di costruire in sanatoria. L’aver assentito il corpo principale dell’immobile non implica che debba valutarsi favorevolmente anche un ampliamento non conforme alla disciplina paesaggistica, né il ricorrente ha indicato specifici profili di diretto contrasto.

Il ricorso è accolto e gli atti impugnati sono annullati, con salvezza del potere delle amministrazioni di provvedere nuovamente nel rispetto di quanto evidenziato. Le spese sono integralmente compensate in ragione dell’accoglimento per vizi formali del provvedimento.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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