Declaratoria di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse e compensazione delle spese in materia di concessioni demaniali marittime (TAR Sardegna n. 144 del 24.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
È improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse il ricorso giurisdizionale amministrativo quando la parte ricorrente dichiari espressamente, con memoria notificata alle controparti, di non avere più interesse alla decisione della controversia. La declaratoria di improcedibilità non richiede l’accertamento nel merito delle questioni sollevate, né l’esame delle eccezioni di inammissibilità proposte dalle altre parti, che restano assorbite. La compensazione delle spese di lite può essere disposta dal Collegio quando la complessità e la stratificazione della normativa di settore — come quella in materia di concessioni demaniali marittime — e la mancata definizione cautelare della vicenda giustifichino l’opportunità di non addossare gli oneri processuali ad alcuna delle parti.
Il Fatto
La vicenda trae origine dal ricorso proposto da un imprenditore titolare di due concessioni demaniali marittime — una per la posa di ombrelloni e lettini e l’altra per l’ormeggio di natanti da noleggio — avverso gli atti con cui il Comune di Olbia aveva rigettato l’istanza di prosecuzione del rapporto concessorio, presentata ai sensi dell’art. 182, comma 2, del d.l. n. 34/2020, convertito con modificazioni dalla legge n. 77/2020. Il ricorrente impugnava altresì la determinazione comunale di proroga tecnica delle concessioni vigenti e l’avviso del Dirigente del Settore Pianificazione e Gestione del Territorio del medesimo Comune.
Si costituivano in giudizio il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, nonché il Ministero dell’Economia e delle Finanze congiuntamente al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, mentre il Comune e la Regione Sardegna restavano contumaci. Nel corso del giudizio, la parte ricorrente non presentava istanza cautelare.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha preliminarmente rilevato che, con memoria depositata e notificata in data 19 dicembre 2025, la parte ricorrente aveva dichiarato la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione del ricorso, chiedendo contestualmente la compensazione delle spese di lite. Tale dichiarazione ha determinato il venir meno dell’interesse al conseguimento di una pronuncia sul merito delle censure proposte, configurandosi pertanto l’ipotesi di cui all’art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm..
La difesa erariale aveva invece insistito per una declaratoria di inammissibilità del ricorso, in ragione dell’intervenuto trasferimento delle competenze in materia alle Regioni. Sul punto, il Collegio ha osservato che la sopravvenuta carenza di interesse dichiarata dalla parte ricorrente rende la controversia improcedibile, senza che occorra esaminare l’eccezione di inammissibilità, la quale resta assorbita dalla diversa declaratoria.
Quanto alle spese, il Tribunale ha ravvisato l’opportunità di disporne la compensazione integrale, valorizzando due elementi: da un lato, la complessità della normativa in materia di concessioni demaniali marittime, stratificatasi nel corso degli anni; dall’altro, la circostanza che non fosse intervenuta alcuna pronuncia cautelare, non avendo la ricorrente presentato istanza ai sensi dell’art. 55 cod. proc. amm..
Alla luce di tali considerazioni, il ricorso è stato dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, con compensazione delle spese di lite tra tutte le parti costituite.
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Nota della Redazione
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