Decadenza alloggio servizio militare e occupante sine titulo disparità irrilevante (Cons. Stato n. 1752 del 05.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
La decadenza dalla concessione dell’alloggio di servizio militare, ai sensi dell’art. 330, comma 1, lettera d), d.P.R. n. 90/2010, è legittimamente disposta nei confronti dell’occupante sine titulo che, subentrato al concessionario originario già in quiescenza, non abbia onorato il piano di rientro concordato per gli oneri dovuti. L’occupante sine titulo è soggetto al canone determinato dall’art. 286, comma 3, d. lgs. n. 66/2010, che non contempla alcun trattamento differenziato per le categorie protette. Il vizio di disparità di trattamento postula la presenza di situazioni identiche o analoghe nei tratti essenziali e caratterizzanti e non può fondarsi sul riferimento generico ad altri provvedimenti, in ipotesi più favorevoli ma non necessariamente legittimi.
Il Fatto
Una donna risiedeva da quasi trent’anni in un alloggio demaniale militare sito in Salerno, concesso nel 1996 al coniuge, maresciallo dell’Esercito. Dopo il collocamento in quiescenza del marito, l’occupazione era divenuta sine titulo. Alla morte del coniuge, avvenuta nel 2020, ella era subentrata nella conduzione del cespite, assumendo di rientrare tra le categorie protette di cui all’art. 306, comma 2, d. lgs. n. 66/2010, e aveva continuato a corrispondere il canone.
Dopo una contestazione sull’incremento del canone e sul criterio applicabile, l’Amministrazione della Difesa aveva quantificato gli oneri dovuti. L’occupante aveva accettato un piano di rientro, poi non onorato. Con provvedimento del 18.3.2022 il Comando Forze Operative Sud l’aveva dichiarata decaduta dalla concessione per mancato pagamento di rette e oneri entro sessanta giorni dalla scadenza. Il TAR Campania, sezione staccata di Salerno, aveva accolto il ricorso e annullato gli atti. Il Ministero ha proposto appello.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dall’art. 286, comma 3, d. lgs. n. 66/2010, che assoggetta gli utenti non aventi titolo alla concessione, fermo l’obbligo di rilascio, a un canone parametrato all’equo canone, maggiorato del venti per cento per i redditi fino a 30.987,00 euro e del cinquanta per cento oltre tale soglia.
È circostanza pacifica che l’appellata fosse utente sine titulo: occupava il cespite demaniale quale coniuge superstite dell’originario concessionario, già in quiescenza al momento del decesso e dunque privo del titolo all’occupazione. Quando ella è subentrata, il 10° Reparto Infrastrutture ha quantificato il conguaglio degli oneri.
La Corte dà rilievo decisivo all’accettazione dei termini di corresponsione e alla sottoscrizione di un piano di rientro, rimasto inadempiuto. Su questa base ritiene del tutto legittimo il provvedimento di decadenza adottato dall’Amministrazione.
Il Collegio esclude poi la disparità di trattamento affermata dal giudice di primo grado, non emergendo in atti l’esistenza di altri utenti in situazione identica. Richiama il principio per cui il vizio postula situazioni identiche o almeno analoghe nei tratti essenziali e caratterizzanti, non essendo sufficiente il riferimento generico ad altri provvedimenti favorevoli. Il destinatario di un provvedimento sfavorevole legittimo non può invocare, come sintomo di eccesso di potere, un provvedimento più favorevole che potrebbe, in via di mera ipotesi, non essere legittimo (Cons. Stato, Sez. VI, n. 5187 del 2023).
L’appello è quindi accolto e, in riforma della sentenza impugnata, il ricorso di primo grado è rigettato. Le spese del doppio grado sono compensate in ragione della natura delle questioni esaminate.
Nota della Redazione
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