Fiscalizzazione dell’abuso edilizio e destinazione pertinenziale del manufatto (TAR Toscana n. 144 del 05.02.2024)
Principi di diritto (Massima)
La fiscalizzazione dell’abuso edilizio, ai sensi dell’art. 132, comma 9, e art. 134, comma 2, L.R. Toscana n. 1/2005, presuppone che l’opera eseguita senza permesso di costruire abbia natura pertinenziale rispetto all’edificio legittimo e ne condivida la destinazione. È pertanto contraddittoria la condotta di chi invoca la sostituzione della demolizione con la sanzione pecuniaria e, al contempo, allega la destinazione produttivo-artigianale autonoma del manufatto, onde ottenere criteri di calcolo più favorevoli. La pertinenzialità urbanistica esige un legame funzionale tra bene accessorio e principale, con condivisione della destinazione d’uso. Nel processo amministrativo la C.T.U. non è mezzo di prova ma di ricerca della prova e non può supplire all’onere probatorio della parte in difetto di un concreto principio di prova.
Il Fatto
Il proprietario di un edificio realizzato nel 2005 in aderenza alla propria abitazione, in assenza di permesso di costruire, riceveva dal Comune di Prato l’ingiunzione di rimozione. Dedotta l’impossibilità di demolire senza pregiudizio all’immobile legittimo adiacente, l’interessato chiedeva l’applicazione della sanzione pecuniaria sostitutiva; il Comune la concedeva, calcolando l’importo sull’incremento del valore venale secondo i valori OMI per destinazione abitativa, con decurtazione del 50% per locali accessori, e richiedeva gli oneri di urbanizzazione e il costo di costruzione.
I ricorrenti impugnavano il provvedimento sanzionatorio e, con motivi aggiunti, l’ingiunzione di recupero; con separato ricorso contestavano la richiesta del contributo di costruzione, maggiorato del 40%. Il TAR Toscana respingeva i ricorsi con sentenza n. 226/2016. Il Consiglio di Stato, con sentenza n. 377/2023, annullava la decisione e rimetteva le cause al primo giudice ai sensi dell’art. 105 c.p.a., per difetto di pronuncia sulle istanze istruttorie e sul preavviso di irrogazione della sanzione.
La Motivazione della Corte
Riunite le cause, il Collegio conferma il percorso del primo giudice quanto alla natura abitativa del manufatto, valutata con riguardo al momento di adozione dei provvedimenti impugnati. Le stesse indicazioni dell’interessato nelle pratiche edilizie, la destinazione “servizio” e “civile abitazione” con dicitura “annesso”, il collegamento strutturale con l’edificio residenziale e la qualificazione come ampliamento convergono nel senso della destinazione abitativa. La successiva autonomia del bene non incide sulla legittimità degli atti.
Il punto centrale riguarda la contraddittorietà della pretesa attorea: i ricorrenti hanno invocato la fiscalizzazione ex art. 132, comma 9, L.R. n. 1/2005, che presuppone la natura pertinenziale dell’opera rispetto all’edificio regolare, salvo poi sostenere la destinazione artigianale autonoma del magazzino per ottenere un calcolo più favorevole. Il Collegio osserva che, ove l’opera fosse stata funzionalmente estranea all’abitazione, non vi sarebbero stati i presupposti della fiscalizzazione e il Comune avrebbe dovuto ordinarne la demolizione.
La pertinenzialità urbanistica richiede un legame funzionale tra bene accessorio e principale, con condivisione della destinazione, come chiarito dai precedenti richiamati. Su questa base il Collegio rigetta le censure sul calcolo della sanzione: le valutazioni tecniche dell’Amministrazione sono sindacabili solo se inattendibili o illogiche, e la contestazione dei valori OMI resta generica.
Quanto alle istanze istruttorie, il Collegio le ritiene superflue e inammissibili. La C.T.U. e la verificazione non sono mezzi di prova ma di ricerca della prova e non possono supplire all’onere probatorio in mancanza di un principio di prova. La testimonianza scritta è rimessa alla prudente valutazione del giudice e, nella specie, concerne un fatto già desumibile dagli atti e proviene dal tecnico di parte.
Il ricorso per motivi aggiunti è dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, essendo intervenuto il pagamento integrale. Quanto al contributo di costruzione, la destinazione residenziale imponeva, ex artt. 134, comma 5, e 119, comma 1, L.R. n. 1/2005, la corresponsione del costo di costruzione, con la maggiorazione per il ritardo. Il ricorso principale e quello sul contributo sono respinti, con spese compensate nella misura liquidata.
Nota della Redazione
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