Condono edilizio, silenzio assenso escluso se la domanda è incompleta (TAR Lazio n. 126 del 15.02.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il silenzio assenso sulla domanda di condono edilizio, previsto dall’art. 6, comma 3, legge reg. Lazio n. 12/2004, si forma solo se l’istanza è conforme a legge, completa della documentazione richiesta dall’art. 32, comma 35, legge n. 326/2003 e corredata dall’adempimento degli oneri concessori. In difetto, l’inerzia dell’Amministrazione resta mero comportamento e non produce alcun tacito assenso. Il diniego di sanatoria per nuove costruzioni non residenziali è legittimo, perché il terzo condono ammette la sanatoria delle nuove costruzioni solo se a destinazione residenziale. Il provvedimento plurimotivato non è annullabile quando anche una sola delle ragioni indipendenti ne sostiene la determinazione. Negata la sanatoria, viene meno la causa della prestazione e le somme versate a titolo di oblazione e oneri vanno restituite, quali debito di valuta, senza rivalutazione e interessi.

Il Fatto

La ricorrente, proprietaria di un terreno in Latina, aveva ottenuto un permesso di costruire per un fabbricato agricolo. L’intervento era stato eseguito in difformità dal titolo e aveva presentato domanda di condono edilizio ai sensi della legge n. 326/2003 e della legge reg. Lazio n. 12/2004, versando oblazione statale, regionale e oneri di urbanizzazione.

Formatosi il contenzioso sul silenzio, il Cons. Stato aveva accertato l’illegittimità dell’inerzia e condannato l’Amministrazione a provvedere. Il Comune aveva poi adottato il diniego di sanatoria, mai notificato al domicilio eletto. La ricorrente ha impugnato il provvedimento per vizi procedurali, deducendo la formazione del silenzio assenso, e ha chiesto il risarcimento del danno o, in via subordinata, la restituzione delle somme versate.

La Motivazione della Corte

Il Collegio chiarisce anzitutto il perimetro del sindacato. Trattandosi di rigetto di un’istanza di condono, il provvedimento ha natura vincolata: i vizi procedurali dedotti non ne determinerebbero l’annullamento, in applicazione dell’art. 21-octies, comma 2, legge n. 241/1990. Il giudice esamina quindi la legittimità sostanziale dell’atto.

La difesa della ricorrente si fonda sulla pretesa formazione del silenzio assenso per decorso dei trentasei mesi. Il Collegio esamina per primo questo profilo, perché la sua infondatezza esclude in radice il tacito assenso. La domanda non era corredata di tutta la documentazione prevista dall’art. 32, comma 35, legge n. 326/2003, come emerge per differenza dallo stesso provvedimento e dagli atti. L’inerzia del Comune era dunque mero comportamento, tanto da essere sanzionata con la condanna a provvedere.

Quanto al merito del diniego, il Collegio richiama l’orientamento consolidato secondo cui il terzo condono consente la sanatoria delle nuove costruzioni solo se a destinazione residenziale, non potendosi estendere la normativa eccezionale di stretta interpretazione (Cons. Stato n. 8594/2023; Cons. Stato n. 2980/2018). Per le costruzioni non residenziali la sanatoria è ammessa solo per gli ampliamenti entro i limiti volumetrici fissati, ridotti dalla legge regionale. Dagli atti risulta che la domanda indicava la destinazione “commerciale” e che la dichiarazione sostitutiva descriveva un capannone ad uso commerciale: non un ampliamento su preesistenza, ma opera realizzata ex novo non suscettibile di condono.

Il Collegio affronta infine il carattere plurimotivato del provvedimento. Anche a voler ritenere infondata la contestazione sul requisito di completamento funzionale, le altre ragioni sarebbero idonee a sostenerlo. Secondo l’orientamento richiamato (Cons. Stato n. 4866/2020), basta la legittimità di una sola giustificazione autonoma. Ne deriva il rigetto dell’annullamento e della connessa domanda risarcitoria.

Accolta invece la domanda subordinata di ripetizione. Negata la sanatoria, è venuta meno la ragione giustificativa delle somme versate a titolo di oblazioni e oneri: le Amministrazioni resistenti, ciascuna pro quota, devono restituirle. Trattandosi di debito di valuta, non si applicano rivalutazione e interessi. Le spese sono integralmente compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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