Ottemperanza al giudicato del giudice del lavoro e poteri del giudice amministrativo (TAR Sicilia n. 2302 del 17.07.2025)

Principi di diritto (Massima)
In sede di ottemperanza a una sentenza del giudice ordinario, sezione lavoro, il giudice amministrativo verifica preliminarmente il rispetto del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo, previsto dall’art. 14 del D.L. n. 669/1996, e l’avvenuto passaggio in giudicato della sentenza, non trattandosi di ottemperanza a provvedimenti del giudice amministrativo. Accertati tali presupposti, il giudice accoglie il ricorso e ordina all’Amministrazione l’adempimento entro un termine perentorio, nominando sin d’ora il commissario ad acta per l’ipotesi di inottemperanza. Le spese seguono la soccombenza e sono distratte in favore del difensore antistatario.

Il Fatto

Con la sentenza n. 636/2024 del 02.02.2024 il Tribunale di Catania, Sezione Lavoro, ha riconosciuto alla ricorrente, docente, il diritto a fruire della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente prevista dall’art. 1, comma 121, legge n. 107/2015 per gli anni scolastici 2021/22, 2022/23 e 2023/24, condannando il Ministero dell’Istruzione e del Merito all’attribuzione della stessa per un valore di € 1.500,00 oltre accessori.

Notificata la sentenza in data 23 febbraio 2024, il Ministero non ha adempiuto. La ricorrente, ritenuto vanamente decorso il termine dilatorio di 120 giorni, ha proposto ricorso per ottemperanza notificato l’8 maggio 2025. L’Amministrazione si è costituita con memoria di mera forma.

La Motivazione della Corte

Il Collegio affronta in via preliminare la questione del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo, previsto dall’art. 14 del D.L. n. 669/1996 e successive modificazioni. La notifica della sentenza è avvenuta il 23 febbraio 2024 e quella del ricorso introduttivo l’8 maggio 2025: il termine risulta pertanto ampiamente rispettato.

Il Tribunale verifica poi il passaggio in giudicato della sentenza, condizione necessaria ogni qual volta non si tratti di ottemperanza a una sentenza del giudice amministrativo. Il requisito è comprovato da un’attestazione di segreteria del 12 marzo 2025. Sul punto il Collegio richiama il precedente del Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 28 dicembre 2011, n. 6905.

Nel merito, la pretesa trova fondamento nella sentenza azionata. Il ricorso è quindi accolto: il Ministero è ordinato ad attribuire alla ricorrente la Carta elettronica per il valore di € 1.500,00, oltre accessori secondo l’art. 16, comma 6, legge n. 412/1991 richiamato dall’art. 22, legge n. 724/1994, entro 60 giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza.

Per l’ipotesi di inottemperanza protrattasi oltre detto termine, il Collegio nomina sin d’ora quale commissario ad acta il responsabile della Direzione Generale competente, con facoltà di delega a un funzionario apicale del medesimo ufficio, perché assicuri l’ottemperanza entro ulteriori 60 giorni dal vano scadere del termine precedente.

Le spese processuali seguono la soccombenza e sono liquidate in € 500,00 oltre accessori, con distrazione in favore del difensore antistatario, ai sensi del combinato disposto degli artt. 26, primo comma, c.p.a. e 93, primo comma, c.p.c.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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