Falsa dichiarazione consolare e diniego di rinnovo del permesso di soggiorno (TAR Lombardia n. 1548 del 21.05.2024)
Principi di diritto (Massima)
In materia di rinnovo del permesso di soggiorno, l’Amministrazione può fondare il diniego sulla autonoma valutazione della falsità della dichiarazione consolare presentata dall’istante, senza che sia necessaria una sentenza penale definitiva di condanna. Tale valutazione, se condotta secondo criteri di ragionevolezza e confortata da idonei elementi di riscontro, non è sindacabile dal Giudice amministrativo nel merito. Il principio dell’art. 5, comma 8-bis, del D. Lgs. n. 286 del 1998 si applica a tutte le procedure di rilascio dei titoli di soggiorno, non potendosi ritenere irrilevante l’uso di certificazioni false, e opera a prescindere dall’esito del procedimento penale. I legami familiari non fondano alcun rilievo se non risulti una formale convivenza e se il rapporto di parentela non sia idoneo a sostenere una richiesta di ricongiungimento familiare.
Il Fatto
Il ricorrente, cittadino egiziano presente in Italia dal 1990 e stabilmente impiegato come operaio fino all’insorgenza di una grave patologia, ha presentato in data 16 marzo 2015 istanza di rinnovo del permesso di soggiorno, scaduto il 13 marzo 2015. Con decreto del 28 febbraio 2018, notificato il 1° agosto 2019, il Questore di Milano ha respinto l’istanza, rilevando che dalle verifiche sulla dichiarazione consolare era emersa la sua falsità e che l’istante era stato deferito all’Autorità giudiziaria per violazione dell’art. 5, comma 8-bis, del D. Lgs. n. 286 del 1998.
Il ricorrente ha impugnato il provvedimento deducendo la violazione della medesima norma, l’eccesso di potere per difetto di motivazione e il travisamento dei presupposti, sostenendo che nessuna condanna penale era stata irrogata e che l’Amministrazione non aveva considerato la sua situazione personale e familiare. La domanda cautelare è stata respinta e la causa è pervenuta alla decisione di merito.
La Motivazione della Corte
Il Collegio respinge l’unica censura. Il diniego si fonda sull’accertamento, compiuto dalla Questura, della falsità della dichiarazione consolare, con conseguente deferimento all’Autorità giudiziaria. Richiamando l’orientamento del Consiglio di Stato, III, n. 5069 del 2018 e del Consiglio di Stato, III, n. 3792 del 2018, il Tribunale afferma che non è necessario che la falsità degli atti sia dichiarata con sentenza penale definitiva di condanna.
L’Amministrazione, infatti, può procedere a una autonoma valutazione che, se condotta secondo criteri di ragionevolezza e supportata da idonei elementi di riscontro, sfugge al sindacato di merito del Giudice amministrativo. La regola dell’art. 5, comma 8-bis, del D. Lgs. n. 286 del 1998 costituisce specificazione del principio generale dell’art. 75 del D.P.R. n. 445 del 2000, che prevede la decadenza dai benefici conseguiti con dichiarazioni false, e si applica a tutte le procedure di rilascio dei titoli di soggiorno.
Il Collegio sottolinea che la norma sanziona penalmente anche chi abbia soltanto utilizzato documenti contraffatti o alterati al fine di ottenere il titolo, e che l’esito del procedimento penale resta irrilevante, richiamando sul punto Cons. Stato, III, n. 1313 del 2016 e Cons. Stato, III, n. 6373 del 2014.
Quanto ai legami familiari, la presenza del fratello e di altri congiunti non assume rilievo: manca la prova di una formale convivenza e il rapporto di parentela non sarebbe comunque idoneo a fondare una richiesta di ricongiungimento ai sensi dell’art. 29, comma 1, del D. Lgs. n. 286 del 1998. Il ricorso è dunque respinto, con compensazione delle spese in ragione della natura e della risalenza della controversia.
Il Tribunale segnala tuttavia che il ricorrente, per le precarie condizioni di salute, può formalizzare istanza di permesso di soggiorno per motivi di salute ai sensi dell’art. 19, comma 2, lett. d-bis, del D. Lgs. n. 286 del 1998, non sussistendo termini di decadenza, come indicato dalla stessa Commissione territoriale e confermato da Cons. Stato, III, n. 7156 del 2022, Cons. Stato, III, n. 5787 del 2022 e TAR Lombardia, IV, n. 1888 del 2023.
Nota della Redazione
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