Termine regionale sul condono non giustifica l’inerzia del Comune (Cons. Stato n. 7141 del 29.08.2025)
Principi di diritto (Massima)
La disposizione regionale che fissa un termine per la definizione delle domande di condono edilizio ancora pendenti ha natura programmatoria e organizzatrice e costituisce un monito per gli enti locali, non una causa di procrastinazione dei procedimenti. Tale termine è perentorio per la pubblica amministrazione ma non per i privati e non comporta silenzio-assenso, salvo diversa norma, dovendosi comunque escludere ogni effetto sostitutivo in presenza di immobile in zona vincolata. La normativa regionale non può quindi essere invocata dal Comune per differire la conclusione di un procedimento soggetto al termine dell’art. 2, legge n. 241/1990: non è consentita l’inerzia strutturale, perché la PA ha l’obbligo di organizzarsi per rispettare i termini. Ne consegue l’ammissibilità dell’azione avversa al silenzio e l’accertamento dell’illegittimità dell’inerzia dell’amministrazione.
Il Fatto
L’appellante aveva chiesto al Comune la conclusione del procedimento relativo a un’istanza di condono edilizio presentata ex legge n. 47/1985 dal precedente proprietario dell’immobile, poi acquistato dalla ricorrente. La pratica risaliva al 1986 e il Comune non aveva mai provveduto.
Il TAR Campania dichiarava inammissibile il ricorso proposto ai sensi degli artt. 31 e 117 c.p.a., ritenendo non ancora scaduto il termine per provvedere in forza dell’art. 9, comma 1, L.R. Campania n. 10/2004, come modificato dalla L.R. n. 18/2022, che fissava al 31 dicembre 2024 la definizione delle pratiche pendenti. Di qui l’appello, per contestare la lettura della normativa regionale e l’effetto dilatorio che il primo giudice ne aveva tratto.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ricostruisce il sistema dei termini di conclusione del procedimento. L’art. 2, legge n. 241/1990 impone all’amministrazione di provvedere con atto espresso entro un termine certo: trenta giorni in via ordinaria, salvo deroghe regolamentari motivate dalla complessità, non superiori a novanta giorni, e salvo proroga eccezionale e motivata. Per il condono edilizio i termini richiamano il capo IV della legge n. 47/1985 e l’art. 39, legge n. 724/1994.
La disposizione regionale campana è qualificata come disciplina speciale e transitoria, diretta a imprimere una spinta acceleratoria agli enti locali. Le finalità sono trasparenti: evitare che le pratiche restino sospese, garantire certezza giuridica agli interessati, prevenire l’inerzia amministrativa e responsabilizzare i dirigenti. Il termine, osserva la Corte, è perentorio per la PA, non per i privati, e non produce silenzio-assenso, escluso comunque per l’immobile in zona vincolata.
Il percorso argomentativo si fonda anche sulla giurisprudenza costituzionale. La Corte cost. n. 117 del 25 giugno 2015 aveva respinto il ricorso del Governo contro una norma regionale campana in materia di condono, perché il fine perseguito non era derogare sine die al termine statale, ma introdurre limiti più stringenti alla definizione delle pratiche, specie in aree vincolate o a rischio idrogeologico.
Da qui la conclusione: la normativa regionale non può essere invocata dai Comuni per procrastinare la definizione dei procedimenti pendenti, essendo incompatibile con l’art. 2, legge n. 241/1990 una lettura che legittimi l’inerzia. La sentenza impugnata ha quindi interpretato scorrettamente la disciplina e altrettanto scorrettamente ha dichiarato inammissibile il ricorso avverso il silenzio.
Nel merito, i motivi riproposti sono fondati: l’istanza risale al 1986 e sono trascorsi circa trentanove anni. Irrilevante la proroga al 31 dicembre 2025 introdotta dalla L.R. Campania n. 25/2024, di mera sollecitazione. Accolto l’appello, la Corte dichiara l’illegittimità del silenzio e ordina al Comune di provvedere entro trenta giorni, senza pronunciarsi sulla fondatezza della pretesa sostanziale, riservata all’esercizio dell’attività discrezionale-tecnica in zona vincolata.
Nota della Redazione
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