Condono edilizio escluso negli ambiti di tutela integrale costieri (TAR Marche n. 979 del 19.12.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il diniego di condono edilizio fondato su una pluralità di ragioni autonome è legittimo quando anche una sola di esse risulti idonea a sorreggerlo per intero, restando irrilevanti i vizi che investono le ulteriori motivazioni. Ai sensi dell’art. 2, lettera g), L.R. Marche n. 23/2004, non possono formare oggetto di sanatoria le opere abusive realizzate negli ambiti di tutela integrale individuati dall’art. 27 delle NTA del PPAR e dalle corrispondenti norme dei PRG adeguati. Le aree costiere definite dall’art. 32, comma 10, lettera a), delle NTA del PPAR non sono mai considerate aree urbanizzate ai sensi dell’art. 27, comma 7, con la conseguenza che su di esse la tutela integrale opera senza eccezioni e la sanatoria resta preclusa. La circostanza che un manufatto sia stato in precedenza condonato non estende l’effetto alla diversa opera oggetto di una nuova e autonoma istanza, soprattutto quando sia sopravvenuta la disciplina di tutela applicata dall’Amministrazione.
Il Fatto
Il ricorrente è comproprietario per una quota di un’area su cui insiste un campeggio privato a carattere stagionale, autorizzato dal Comune fin dal 1974. A seguito di frazionamento catastale, i comproprietari si sono assegnati lotti esclusivi e vi hanno realizzato manufatti precari, in parte regolarizzati con il condono edilizio della legge n. 47/1985.
Sul lotto assegnato al ricorrente è stato poi costruito, senza titolo, un bungalow ad uso residenza estiva con struttura autoportante in legno su basamento in calcestruzzo. L’interessato ha presentato nel 2004 domanda di sanatoria ai sensi del D.L. n. 269/2003, convertito con la legge n. 326/2003. Il Comune ha respinto l’istanza con un provvedimento fondato su due distinte ragioni ostative, impugnato davanti al TAR.
La Motivazione della Corte
Il Collegio qualifica l’atto impugnato come provvedimento plurimotivato, sorretto da ragioni autonome. Richiamando la giurisprudenza amministrativa, tra cui Consiglio di Stato, sez. III, n. 4752 del 2023, il Tribunale afferma che è sufficiente la validità di una sola motivazione perché il diniego risulti confermato, con la conseguenza che i vizi relativi alle ulteriori ragioni restano assorbiti.
La ragione idonea a sostenere l’atto è la prima: l’area ricade in zona classificata dal PRG adeguato al PPAR come zona litoranea non urbanizzata e assoggettata a tutela integrale. Il Collegio ricostruisce l’evoluzione della pianificazione comunale, dalla variante generale adottata nel 1990 e approvata nel 1997, fino alla variante del 2005 e a quella denominata “Città Resiliente” del 2021. Quest’ultima ha mutato la destinazione urbanistica da zona per parchi litoranei a zona per complessi turistici all’aria aperta, ma non ha inciso sulle tutele ambientali dell’art. 35 delle NTA.
Il passaggio centrale riguarda il rapporto tra tutela integrale e aree urbanizzate. L’art. 27, comma 5, delle NTA del PPAR vieta nuove edificazioni e ampliamenti negli ambiti di tutela integrale, facendo salve le aree urbanizzate; il comma 7 definisce tali solo le zone omogenee A, B e D di completamento e le zone F già prevalentemente urbanizzate, con esclusione espressa delle aree costiere richiamate dall’art. 32, comma 10, lettera a). Ne deriva che le aree costiere, compresa quella compresa tra la linea di battigia e le prime infrastrutture, non sono mai considerate urbanizzate e restano sempre soggette a tutela integrale.
Il Collegio esclude altresì che il precedente condono del 1995 possa giovare al ricorrente. La concessione in sanatoria riguardava un box-veranda, opera diversa dal bungalow oggetto della nuova istanza, e tra i due procedimenti non vi è alcuna relazione. Soprattutto, alla sanatoria del 1995 è sopravvenuta la disciplina di tutela applicata dal Comune, ostativa al condono richiesto nel 2004.
Il ricorso è pertanto respinto. Le spese del giudizio sono compensate in ragione dei profili peculiari della vicenda.
Nota della Redazione
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