L’ottemperanza al giudicato del giudice del lavoro spetta al giudice amministrativo (TAR Marche n. 978 del 19.12.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il giudice amministrativo è competente a conoscere dell’ottemperanza al giudicato formatosi su una sentenza del giudice ordinario, anche in materia di pubblico impiego, quando l’amministrazione non dia esecuzione al titolo. Il ricorso è procedibile una volta decorso il termine di centoventi giorni previsto dall’art. 14 d.l. 31 dicembre 1996 n. 669 dalla notificazione della sentenza alla sede reale dell’amministrazione. Accertato l’inadempimento, il giudice dichiara l’obbligo di esecuzione integrale del giudicato e assegna all’amministrazione un termine per adempiere, nominando sin d’ora il commissario ad acta per il caso di perdurante inerzia. L’indennizzo ex art. 114, comma 4, lettera e), cod. proc. amm. è escluso quando non sussistano particolari motivi per dubitare del sollecito adempimento.
Il Fatto
Il ricorrente, docente, aveva ottenuto dal giudice del lavoro del Tribunale Ordinario di Fermo il riconoscimento del diritto alla Retribuzione Professionale Docenti di cui all’art. 7, comma 1, del CCNL 15.3.2001 per le supplenze assegnategli in taluni anni scolastici. La sentenza aveva condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito e le articolazioni territoriali al pagamento di € 1.765,65, oltre rivalutazione monetaria e interessi, nel rispetto del divieto di cumulo ex art. 22, comma 36, della legge n. 724/1994.
Formatosi il giudicato, attestato dalla cancelleria in data 17 settembre 2024, il ricorrente lamenta che l’amministrazione non ha eseguito il titolo e propone ricorso per ottemperanza davanti al TAR. Il Ministero si costituisce con memoria di stile.
La Motivazione della Corte
Il Collegio affronta anzitutto il profilo della procedibilità. Il ricorso è ammissibile perché, tra la notifica della sentenza alla sede reale dell’amministrazione e la proposizione del ricorso, è decorso il termine di centoventi giorni fissato dall’art. 14 d.l. n. 669/1996.
Nel merito, il ricorso è fondato. Il titolo indicato in epigrafe non è stato eseguito e sussistono tutti i presupposti di legge, compreso il decorso del termine di cui alla norma richiamata. Il Tribunale accerta quindi l’obbligo dell’amministrazione di dare esecuzione integrale alla sentenza del giudice del lavoro.
Il Collegio assegna all’amministrazione un termine di centoventi giorni dalla notificazione o comunicazione della decisione. Il Ministero deve attivarsi perché l’adempimento avvenga nel termine, fornendo collaborazione alle amministrazioni periferiche coinvolte nel procedimento di pagamento, anche mediante invio delle istruzioni e delle risorse necessarie. Sul punto il giudice richiama un precedente analogo, Tar Marche 923/2024.
Per il caso di inutile decorso del termine, è sin d’ora nominato commissario ad acta il Direttore della Direzione Generale del personale, del bilancio e dei servizi strumentali. Questi assumerà le funzioni solo se investito direttamente dal creditore con propria istanza, dopo l’inutile decorso del termine, e provvederà entro i successivi centoventi giorni, adottando ogni atto necessario, anche avvalendosi di un funzionario delegato e della struttura organizzativa regionale.
È invece rigettata la richiesta di indennizzo ex art. 114, comma 4, lettera e), cod. proc. amm.: non si ravvisano particolari motivi per dubitare del sollecito adempimento e la nomina del commissario è ritenuta sufficiente in funzione acceleratoria. L’inadempimento non contestato al momento della proposizione del ricorso giustifica la condanna alle spese, liquidate in € 600,00 per compensi, oltre accessori, con distrazione a favore dei difensori antistatari ai sensi dell’art. 93 c.p.c. e dell’art. 39 c.p.a.
Nota della Redazione
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