Condono edilizio e vincoli: niente silenzio assenso né danno da ritardo (Cons. Stato n. 9020 del 18.11.2025)
Principi di diritto (Massima)
In presenza di un vincolo di inedificabilità assoluta per i manufatti a destinazione residenziale, il condono edilizio non è concedibile e l’amministrazione non è tenuta ad acquisire il parere della commissione edilizia né quello delle autorità preposte alla tutela del vincolo, trattandosi di valutazioni giuridiche e comunque ininfluenti sull’esito. Il silenzio assenso non si forma sull’istanza che contrasti con i vincoli di cui all’art. 33, l. 47/1985. Il danno da ritardo non è risarcibile quando il provvedimento tardivo sia legittimo e il bene della vita non spettasse al privato. La mancata comunicazione di avvio del procedimento, in un procedimento a istanza di parte concluso con atto vincolato, non determina l’annullamento ai sensi dell’art. 21-octies, comma 2, l. 241/1990.
Il Fatto
Un privato ha presentato al Comune una domanda di condono edilizio per un’abitazione realizzata senza titolo. L’amministrazione ha respinto l’istanza con diniego definitivo, rilevando il contrasto con la disciplina vincolistica delle zone a rischio vulcanico dell’area vesuviana e con il vincolo paesaggistico, che consentono soltanto gli interventi minori indicati nell’allegato al d.l. 269/2003.
Il TAR Campania ha respinto il ricorso, escludendo l’obbligo di comunicazione di avvio e qualificando come facoltativo e inutile il parere della commissione edilizia. Il ricorrente ha proposto appello con cinque motivi, incentrati sui vizi procedimentali, sul silenzio assenso e sul danno da ritardo. Il Comune si è costituito chiedendo il rigetto.
La Motivazione della Corte
Il Consiglio di Stato conferma il rigetto. Sul primo motivo osserva che la comunicazione di avvio del procedimento non è dovuta quando il procedimento si apre su istanza di parte. Anche a volerla ritenere necessaria, la sua omissione non sarebbe idonea a determinare l’annullamento, perché l’atto è vincolato e opera l’art. 21-octies, comma 2, l. 241/1990, che considera ininfluente l’inosservanza procedimentale.
Il collegio esclude poi l’obbligatorietà del parere della commissione edilizia. L’immobile ricade in zona con inedificabilità assoluta per i manufatti residenziali: non servono valutazioni tecniche, ma solo considerazioni giuridiche, sicché il parere non costituiva condizione di legittimità dell’atto.
Analoga conclusione vale per il parere delle autorità preposte alla tutela del vincolo. La sua inutilità deriva dall’impossibilità di concedere comunque il condono: anche un parere favorevole non avrebbe potuto mutare l’esito del procedimento. Il vizio dedotto resta quindi privo di attitudine invalidante.
Quanto al silenzio assenso, la Corte ritiene che non si sia formato. Il meccanismo presuppone che l’istanza sia corredata della documentazione idonea a rendere completa la pratica e che non contrasti con i vincoli di inedificabilità di cui all’art. 33, l. 47/1985. Il contrasto con il regime vincolistico impedisce la formazione del consenso tacito.
Infine, sul danno da ritardo, il Consiglio chiarisce che il risarcimento non discende dal mero superamento dei termini procedimentali. Occorre un danno ingiusto, conseguente al ritardo nel conseguimento del bene della vita spettante al privato. Poiché il condono non era concedibile, il ritardo nella comunicazione di un legittimo diniego non giustifica alcun ristoro. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
Nota della Redazione
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