Elusione del giudicato e obbligo di retrodatazione giuridica ed economica dell’assunzione (C.G.A.R.S. n. 901 del 18.11.2025)
Principi di diritto (Massima)
Integra elusione del giudicato la condotta dell’Amministrazione che, pur dichiarandosi formalmente rispettosa del dictum giurisdizionale, ne svuoti in concreto l’efficacia sostanziale, mantenendo immutata la situazione di fatto o differendo sine die l’adozione degli atti dovuti. L’obbligo di assunzione con retrodatazione giuridica ed economica e i connessi adempimenti contributivi e fiscali costituiscono un’unica obbligazione di risultato: la stipulazione tardiva del contratto non ne integra l’integrale esecuzione. Nel giudizio di ottemperanza la società in house non è nuovo soggetto condannato, ma strumento tecnico-organizzativo dell’Amministrazione, con la conseguenza che resta la parte formalmente condannata l’unico obbligato in senso proprio. Le difficoltà interne di individuazione dei capitoli di bilancio non giustificano l’inerzia, trattandosi di adempimenti organizzativi che non incidono sull’obbligo di fonte giurisdizionale.
Il Fatto
Con la sentenza n. 646 del 2019 il C.G.A.R.S., accogliendo il ricorso per ottemperanza, aveva affermato l’obbligo della Regione Siciliana di procedere all’assunzione a tempo indeterminato delle ricorrenti presso gli organismi preposti alla catalogazione del patrimonio culturale regionale, con decorrenza giuridica ed economica retrodatata al 1° gennaio 2009 e con conseguente ricostruzione contributiva e previdenziale.
Nel 2020 la società in house della Regione aveva stipulato i contratti, senza però riconoscere la retrodatazione né eseguire gli adempimenti fiscali e previdenziali. Il commissario ad acta, nella relazione dell’8 novembre 2022, aveva quantificato gli oneri dovuti; il Dipartimento bilancio e tesoro restituiva poi gli atti per mancata individuazione del capitolo di spesa. Le ricorrenti hanno quindi riassunto il giudizio di ottemperanza, chiedendo l’integrale esecuzione e la nomina di un nuovo commissario, oltre alla penalità di mora.
La Motivazione della Corte
Il Collegio esamina anzitutto la portata della sentenza n. 646 del 2019, che non si è limitata a disporre l’assunzione, ma ha imposto un obbligo complesso: la stipulazione formale dei contratti e, con rilievo centrale, il riconoscimento della medesima decorrenza giuridica ed economica attribuita agli altri catalogatori già assunti. Si tratta di un’obbligazione di risultato unitaria, rispetto alla quale l’esecuzione parziale del 2020 non è sufficiente: la ratio del giudicato non era acquisire una posizione lavorativa ex nunc, ma ricondurre ex tunc la situazione giuridica delle ricorrenti a quella dei colleghi.
Accertata l’ammissibilità della riassunzione in forza della clausola di salvezza contenuta nella pronuncia che aveva dichiarato l’estinzione, il Collegio rileva che nessuna determinazione commissariale è stata tradotta in pagamenti o regolarizzazioni. La nota del Dipartimento bilancio e tesoro del 27 novembre 2023 e il collocamento in quiescenza del commissario hanno ulteriormente arenato il procedimento; la nuova commissaria si è subito dichiarata impossibilitata.
La condotta delle Amministrazioni integra dunque elusione del giudicato: hanno riconosciuto in astratto il debito e quantificato gli importi, senza mai eseguire i versamenti. Le allegazioni sulle difficoltà di individuazione dei capitoli di bilancio e sulla circolare in materia di debiti fuori bilancio attengono ad adempimenti interni che non possono incidere sull’obbligo di dare piena esecuzione alla sentenza passata in giudicato.
Quanto alla società in house, il Collegio esclude che il Giudice dell’ottemperanza possa ampliare l’ambito soggettivo della condanna. Ai sensi dell’art. 114, comma 4, lettere b) e d), cod. proc. amm., la società è mero strumento tecnico-organizzativo della Regione, tenuta alle attività materiali sotto la direzione e la responsabilità dell’Amministrazione condannata. Il ricorso è accolto con nomina del Prefetto di Palermo quale commissario ad acta in caso di ulteriore inottemperanza; la penalità di mora non è applicata, restando salva la possibilità di rivalutarla.
Nota della Redazione
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