Condono edilizio e vincolo autostradale preesistente: diniego legittimo (TAR Marche n. 374 del 17.05.2025)
Principi di diritto (Massima)
Le opere edilizie ricadenti nella fascia di rispetto autostradale di sessanta metri, istituita dall’art. 15 della legge n. 729 del 1961 e integrata dal DM n. 1404 del 1968, sono soggette a inedificabilità assoluta e non sono suscettibili di sanatoria ai sensi dell’art. 33 della legge n. 47/1985, ove il vincolo sia anteriore all’esecuzione delle opere. Grava sul richiedente l’onere di provare la preesistenza dei manufatti al vincolo, non essendo sufficiente una documentazione che attesti solo la loro esistenza a una data intermedia. Il diniego di condono costituisce atto vincolato, che non richiede valutazione dell’interesse pubblico concreto e attuale né comparazione con l’interesse privato, non essendo configurabile alcun affidamento alla conservazione di una situazione di fatto abusiva. Il decorso del tempo non legittima l’inerzia amministrativa.
Il Fatto
Nel 2015, a seguito di controlli della società concessionaria autostradale lungo il tracciato, venivano rilevati manufatti non autorizzati all’interno della fascia di rispetto autostradale, tra cui quelli riconducibili ai ricorrenti, eredi del soggetto che nel 1986 aveva presentato domanda di condono edilizio. Il Comune avviava quindi la definizione della pratica pendente, comunicando il preavviso di diniego ex art. 10 bis della legge n. 241/1990; gli interessati non presentavano osservazioni.
Seguiva il provvedimento del 24 febbraio 2016, con cui il Comune negava la sanatoria sulla base del vincolo autostradale, del vincolo paesaggistico e della fascia di rispetto del fosso demaniale. I ricorrenti impugnavano il diniego davanti al TAR, deducendo difetto di istruttoria e di motivazione, violazione delle garanzie partecipative, carenza di interesse pubblico e preesistenza dei manufatti al vincolo.
La Motivazione della Corte
Il Collegio respinge anzitutto le censure sulla partecipazione procedimentale. Il procedimento di condono avviato nel 1986 non era mai stato definito: la segnalazione del concessionario del 2015 non ha aperto un nuovo procedimento, ma ha costituito l’occasione per definire quello già pendente. Non sussisteva quindi alcun obbligo di comunicazione di avvio ex art. 7 della legge n. 241/1990, essendo stato correttamente rispettato il contraddittorio mediante il preavviso di rigetto, rimasto senza replica né richiesta di proroga.
Nel merito, il TAR affronta congiuntamente i motivi sulla preesistenza dei manufatti al vincolo autostradale. La Corte osserva che la stessa relazione tecnica di parte conferma come nella planimetria del 1968 fosse presente il solo fabbricato originario residenziale, già rilevato nelle mappe catastali del 1927. Il documento su cui i ricorrenti fondano la tesi contraria è un rilievo aerofotogrammetrico del 1971, che attesta l’esistenza dei manufatti solo a quella data: ciò non dimostra la loro anteriorità al vincolo, ma semmai una realizzazione precedente alla data dichiarata nella domanda di condono.
Il Collegio ritiene quindi correttamente invocato l’art. 33 della legge n. 47/1985, che preclude la condonabilità delle opere contrastanti con vincoli di inedificabilità imposti prima della loro esecuzione. Il vincolo preso in considerazione è quello relativo alla sede autostradale originaria, non quello derivante dalla terza corsia. Quanto all’asserita carenza di interesse pubblico, il TAR richiama la giurisprudenza amministrativa secondo cui i dinieghi di sanatoria e condono sono atti vincolati, insindacabili sotto il profilo dell’interesse pubblico concreto e attuale, non essendo ammissibile alcun affidamento tutelabile (tra le altre, TAR Campania Napoli, sez. IV, n. 6238 del 2023; Cons. Stato, sez. I, n. 1431 del 2023).
Infine, il TAR ritiene che l’insistenza dei manufatti nella fascia di rispetto autostradale e la preesistenza del relativo vincolo integrino ragioni di per sé sufficienti a fondare il diniego, rendendo superfluo lo scrutinio dei motivi sull’inapplicabilità degli ulteriori vincoli paesaggistico e idraulico. Il ricorso è pertanto respinto, con compensazione delle spese processuali.
Nota della Redazione
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