Sospensione cautelare dell’assistenza fiscale per reati finanziari (TAR Marche n. 371 del 17.05.2025)

Principi di diritto (Massima)
La pendenza di un procedimento penale per reati di natura finanziaria a carico del professionista che appone il visto di conformità giustifica la sospensione cautelare dell’attività di assistenza fiscale e dell’autorizzazione all’utilizzo della chiave telematica Entratel, ai sensi dell’art. 39, comma 4, d.lgs. n. 241/1997. In tale ipotesi non è dovuta la preventiva contestazione della violazione, perché la misura ha per sua natura carattere di urgenza. Il requisito di affidabilità richiesto dall’art. 8, comma 1, lett. b), d.m. n. 164/1999 difetta finché il procedimento penale non sia definito, essendo incompatibile con l’esercizio dell’attività di consulenza fiscale l’indagine per gravi reati in concorso di natura finanziaria. La motivazione dell’atto, ancorché sintetica in ragione delle esigenze di riservatezza rappresentate dagli organi inquirenti, è sufficiente quando richiama la pendenza del procedimento e la tipologia dei reati.

Il Fatto

Il ricorrente impugna il provvedimento con cui l’Agenzia delle Entrate – Direzione Regionale Marche ha disposto la sospensione cautelare dall’esercizio dell’attività di assistenza fiscale, segnatamente dall’opposizione del visto di conformità sulle dichiarazioni fiscali mediante la chiave telematica Entratel, ai sensi dell’art. 39, comma 4, d.lgs. n. 241/1997, dell’art. 25 d.m. n. 164/1999 e dell’art. 39 d.lgs. n. 241/1997. La misura si fonda sulla pendenza di un procedimento penale a carico del professionista per reati di natura finanziaria, avviato su indagine della Guardia di Finanza.

Il ricorrente deduce, con due motivi, l’omessa preventiva contestazione della violazione, con violazione dell’art. 8, comma 3, del d.m. 31 luglio 1998, e la carenza di istruttoria, per l’assenza di un apparato motivazionale autonomo e per l’impossibilità di verificare il fumus di colpevolezza, il pregiudizio per l’interesse pubblico e la connessione tra reato e attività professionale. Il Tribunale ha respinto l’istanza cautelare e il Consiglio di Stato ha confermato il rigetto in sede di appello cautelare.

La Motivazione della Corte

Il Collegio affronta anzitutto il primo motivo, relativo all’omessa contestazione preventiva. Richiamando quanto già affermato dal Consiglio di Stato in sede di appello cautelare e la giurisprudenza amministrativa (Cons. Stato, Sez. VII, n. 803 del 2022), il TAR osserva che la contestazione preventiva non è dovuta per le ipotesi di sospensione cautelare dall’esercizio dell’attività, che per sua natura ha carattere di urgenza.

Quanto al secondo motivo, il Collegio rileva che il ricorrente, pur contestando la genericità della motivazione, non smentisce nel merito la natura finanziaria dei reati oggetto dell’indagine della Guardia di Finanza posta a base del provvedimento. Il procedimento penale in corso è ritenuto del tutto incompatibile, fino alla sua definizione, con l’attività di assistenza fiscale ai sensi degli artt. 8 e 25 del d.m. n. 164/1999 e dell’art. 39 del d.lgs. n. 241/1997, nonché con il rilascio del visto di conformità di cui all’art. 35 del d.lgs. n. 241/1997.

Il Tribunale sottolinea che l’attività di assistenza fiscale può essere affidata esclusivamente a soggetti in possesso di comprovati requisiti professionali di onorabilità e moralità e che l’art. 8, comma 1, lett. b), del d.m. n. 164/1999 stabilisce che il soggetto coinvolto in procedimenti penali per reati finanziari non possa assicurare la richiesta condizione di affidabilità. Sul punto richiama TAR Emilia-Romagna, Bologna, ord. n. 75 del 2022.

Il Collegio ritiene quindi che, pur nella sinteticità del provvedimento di sospensione, adottato anche in ragione delle esigenze di riservatezza rappresentate dalla Guardia di Finanza, il procedimento penale riguardi fin dall’inizio gravi reati in concorso di natura finanziaria. Dalla comunicazione della Guardia di Finanza il ricorrente risulta tra i professionisti che hanno apposto il visto di conformità a beneficio di società indagate. L’Amministrazione ha inoltre depositato la sentenza del Tribunale che ha rimesso per competenza il procedimento per il grave reato di cui all’art. 3 d.lgs. n. 74/2000, anch’esso ostativo all’esercizio dell’attività di consulenza fiscale. Il ricorso è respinto, con compensazione delle spese in ragione della delicatezza degli interessi coinvolti.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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