Revoca e sospensione patente ex art 128 CdS tra giurisdizione e silenzio (TAR Trentino-Alto Adige n. 146 del 19.05.2025)
Principi di diritto (Massima)
La revoca della patente disposta ai sensi dell’art. 128, comma 2, C.d.S. costituisce sanzione amministrativa accessoria conseguente alla circolazione durante il periodo di sospensione ed è espressione di un potere vincolato, privo di margini discrezionali. Analoga natura vincolata presenta la sospensione a tempo indeterminato prevista dalla stessa norma per la mancata sottoposizione agli accertamenti di revisione, che opera automaticamente per effetto dell’avverbio “sempre” e senza necessità di ulteriore provvedimento. In entrambi i casi difetta la posizione di interesse legittimo e la controversia appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario, davanti al quale il giudizio va riassunto entro tre mesi dal passaggio in giudicato, ex art. 11, comma 2, c.p.a. La domanda di accertamento del silenzio inadempimento presuppone l’obbligo di provvedere e l’inerzia nel termine, e non è fondata quando manchi la prova della tempestiva richiesta di revisione.
Il Fatto
Il Comando dei Carabinieri segnalava all’Ufficio provinciale Patenti un’emergenza sanitaria che aveva interessato la ricorrente e il sequestro di sostanze stupefacenti, ipotizzando il pericolo derivante dal loro uso. L’Ufficio disponeva la revisione della patente mediante nuovo esame di idoneità psicofisica, con invito a contattare la Commissione medica entro trenta giorni. La ricorrente non si presentava nel termine e l’Ufficio adottava la sospensione a tempo indeterminato ai sensi dell’art. 128, comma 2, C.d.S.
Pochi giorni prima della notifica la ricorrente causava un incidente stradale; dalla segnalazione della Polizia stradale emergeva che circolava durante il periodo di sospensione. Il Commissario del Governo disponeva quindi il ritiro e la revoca della patente. La ricorrente impugnava revoca e sospensione e chiedeva accertarsi il silenzio inadempimento in ordine all’istanza di revisione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio affronta in via pregiudiziale il difetto di giurisdizione sollevato d’ufficio in sede cautelare. La revoca ex art. 128, comma 2, C.d.S. è sanzione accessoria che si applica di diritto ai sensi dell’art. 210, comma 1, C.d.S., in aggiunta alla sanzione pecuniaria, e implica esercizio di potere vincolato. Richiamando un indirizzo amministrativo consolidato, il Tribunale esclude la configurabilità di un interesse legittimo e radica la cognizione in capo al giudice ordinario.
Identica conclusione vale per la sospensione a tempo indeterminato. Il legislatore, usando l’avverbio “sempre”, ha inteso rendere la misura automatica, conseguenza diretta della mancata sottoposizione agli accertamenti, senza margine discrezionale per l’Amministrazione. Il Collegio richiama la giurisprudenza delle Sezioni Unite secondo cui spetta al giudice ordinario la controversia su diritti soggettivi incisi da attività vincolata. Le domande di annullamento sono pertanto inammissibili per difetto di giurisdizione, con onere di riassunzione nel termine perentorio di tre mesi.
Quanto all’eccezione di omessa notifica alla Commissione Patenti, il Collegio la ritiene infondata. L’art. 330 d.P.R. n. 495/1992 disciplina le commissioni mediche locali, costituite presso i servizi dell’Azienda sanitaria e nominate dalla Provincia. Secondo un orientamento consolidato del Tribunale, la Commissione è organo tecnico della Provincia autonoma, che ne designa i componenti e ne nomina il Presidente; il fatto che operi presso l’Azienda non la rende parte dell’Azienda stessa. Non è quindi parte necessaria del giudizio.
È invece fondata l’eccezione di difetto di legittimazione passiva dell’Amministrazione statale in relazione alla domanda sul silenzio, rientrando nella competenza provinciale l’adozione dei provvedimenti conclusivi del procedimento di revisione. Il Ministero non va tuttavia estromesso, essendo stata proposta anche l’impugnazione della revoca adottata dal Commissario del Governo.
Nel merito, la domanda ex artt. 31 e 117 c.p.a. è infondata. Manca la prova che la ricorrente abbia richiesto l’appuntamento entro i trenta giorni prescritti; l’unica istanza agli atti risulta pervenuta ben oltre il termine. Di fronte alla richiesta tardiva la Commissione non è rimasta inerte, fissando le visite. La mancata conclusione del procedimento è addebitabile alla sola ricorrente, che ha circolato durante la sospensione, tenendo un comportamento contra legem. Il ricorso è rigettato con condanna alle spese.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.