Condono edilizio e vincolo paesaggistico nel prisma della discrezionalità tecnica (TAR Toscana n. 468 del 12.03.2025)
Principi di diritto (Massima)
In materia di condono edilizio di opere abusive realizzate su immobili sottoposti a vincolo paesaggistico, il giudizio di compatibilità demandato alla Soprintendenza costituisce espressione di discrezionalità tecnica insindacabile nel merito dal giudice amministrativo, salvo il sindacato sull’eventuale travisamento dei fatti o sull’illogicità manifesta. Non è ammissibile la richiesta di c.t.u. volta a sostituire la valutazione dell’Amministrazione in ordine alla visibilità dell’opera e alla sua incidenza sul contesto tutelato. L’asserito degrado della zona vincolata non giustifica l’approvazione di ulteriori manufatti destinati ad aggravarne la condizione. Il superamento dei termini procedimentali previsti dai DM n. 495/1994 e n. 165/2002 non vizia il provvedimento finale, ma consente all’interessato di attivare la procedura avverso il silenzio inadempimento. Ai sensi dell’art. 159, terzo comma, d.lgs. n. 42/2004, entro il termine ivi previsto deve intervenire solo l’adozione del provvedimento di annullamento d’ufficio della Soprintendenza, non anche la sua successiva comunicazione.
Il Fatto
I ricorrenti acquistano un appartamento in Firenze sul quale pendeva una domanda di condono edilizio, presentata dalla dante causa ai sensi dell’art. 31 legge n. 47/1985, per la chiusura non autorizzata di una terrazza in zona gravata da vincolo paesaggistico. Dopo un primo parere negativo, la Commissione edilizia integrata esprime parere favorevole sulla compatibilità paesaggistica dell’abuso; tale parere viene poi annullato dalla Soprintendenza.
Il Dirigente del Servizio Edilizia Privata del Comune di Firenze notifica quindi il diniego di condono. I ricorrenti impugnano il provvedimento e gli atti presupposti, deducendo la violazione delle garanzie procedimentali e l’inadeguatezza dell’istruttoria svolta dalla Soprintendenza.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale respinge entrambi i motivi. Sul primo, rileva che la censura relativa ai DM n. 495/1994 e n. 165/2002 è generica, per difetto di indicazione delle norme violate. In ogni caso, precisa che il superamento dei termini di conclusione del procedimento non inficia il provvedimento finale, ma apre la via al rimedio contro il silenzio inadempimento.
Quanto alle garanzie partecipative, il Collegio osserva che gli atti sono stati comunicati al soggetto che aveva dato impulso al procedimento; appena il Comune ha avuto notizia del trasferimento di proprietà ha comunque consentito ai nuovi proprietari la partecipazione attiva.
La censura sulla mancata comunicazione dell’annullamento della Soprintendenza è respinta sul rilievo che, ai sensi dell’art. 159, terzo comma, d.lgs. n. 42/2004, entro il termine deve intervenire solo l’adozione del provvedimento, non la successiva comunicazione, richiamando Consiglio di Stato sez. VI, 05/12/2016, n. 5106.
Il secondo motivo investe l’istruttoria della Soprintendenza. Il Tribunale dichiara inammissibile la richiesta di c.t.u., poiché la censura attiene ad aspetti tecnico-discrezionali insuscettibili di accertamento giudiziale sostitutivo. Nel merito, la documentazione fotografica mostra una superfetazione esterna di dimensioni non trascurabili: visibilità e compatibilità paesaggistica rientrano nel merito demandato alla Soprintendenza.
Sul punto il Collegio richiama Consiglio di Stato sez. IV, 04/09/2024, n. 7400: il degrado ambientale della zona non giustifica l’approvazione di ulteriori manufatti che ne aggravino la condizione. Il ricorso è quindi respinto, con condanna dei ricorrenti alle spese di lite in favore del Comune e compensazione verso il Ministero.
Nota della Redazione
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