Contributi ISI: la società di persone è soggetto distinto dal socio (TAR Toscana n. 470 del 13.03.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il requisito di ammissione ai contributi ISI, consistente nel non aver già ottenuto il finanziamento per i precedenti Avvisi, va verificato esclusivamente in capo al soggetto richiedente. La società in accomandita semplice, pur priva di personalità giuridica, costituisce centro di imputazione di rapporti giuridici distinto dai soci: il contributo conseguito dal socio quale titolare di un’impresa individuale non è quindi imputabile alla società. La mancanza di lavoratori dipendenti non esclude l’ammissibilità al beneficio, poiché l’attività lavorativa del socio va protetta al pari di quella del lavoratore subordinato. La contemporanea titolarità, in capo alla stessa persona fisica, di un’impresa individuale e della qualità di socio amministratore di una società operante nel medesimo settore non integra di per sé elusività, in assenza di ulteriori indici specifici.
Il Fatto
Una società in accomandita semplice operante nel settore agricolo partecipava all’Avviso ISI 2018 indetto dall’INAIL, Asse 5, chiedendo il contributo per l’acquisto di un trattore a ridotte emissioni acustiche, finalizzato all’abbattimento del rischio rumore. L’Istituto respingeva la domanda rilevando che l’unico lavoratore indicato era il socio accomandatario, il quale, nella veste di titolare di una distinta impresa agricola individuale, aveva già ottenuto nel 2016 un finanziamento ISI.
La società replicava che il contributo era stato percepito da un soggetto diverso e che l’Avviso non imponeva la presenza di dipendenti. L’INAIL confermava l’esclusione, aggiungendo che il rapporto di lavoro subordinato era iniziato dopo la scadenza della domanda. La società impugnava così il provvedimento di conferma davanti al TAR Toscana.
La Motivazione della Corte
Il Collegio accoglie il ricorso muovendo dal requisito dell’art. 7 dell’Avviso ISI 2018, che impone di non aver ottenuto il provvedimento di concessione per gli Avvisi precedenti. La società ricorrente non aveva percepito alcun contributo: quello del 2016 era stato riconosciuto all’impresa individuale del socio.
Il Tribunale esclude l’imputabilità soggettiva richiamando la disciplina delle società di persone. L’art. 2266 cod. civ. chiarisce che la società acquista diritti e assume obbligazioni per mezzo dei soci con rappresentanza; l’art. 2267 cod. civ. evidenzia la separazione patrimoniale; l’art. 2260 cod. civ. distingue la società dagli amministratori. La ditta individuale, invece, coincide con l’imprenditore persona fisica. A conferma, il Collegio cita Cass. civ. Sez. trib. n. 1225 del 2021, Trib. Roma n. 11701 del 2024 e App. Cagliari n. 382 del 2022, secondo cui la società in accomandita semplice è centro di interessi e di imputazione distinto dai soci.
Quanto alla funzione dell’intervento, il Collegio osserva che l’Avviso non richiede la presenza di lavoratori dipendenti. La società microimpresa può avvalersi dell’opera del socio, la cui attività lavorativa merita tutela al pari di quella subordinata. Lo stesso art. 7 dell’Avviso contempla espressamente i soci che svolgono attività lavorativa a favore dell’impresa, anche iscritti alle gestioni separate INPS.
Infine, il Tribunale esclude che la coincidenza soggettiva tra titolare dell’impresa individuale e socio amministratore della società, operanti su terreni diversi, integri di per sé un profilo di elusività: mancano ulteriori indici specifici. Il ricorso è quindi accolto e i provvedimenti di esclusione annullati, con compensazione delle spese in ragione della peculiarità della vicenda.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.
Riferimenti normativi
- Art. 2260 c.c. – Diritti e obblighi degli amministratori
- Art. 2266 c.c. – Rappresentanza della società
- Art. 2267 c.c. – Responsabilità per le obbligazioni sociali