Vincolo paesaggistico: la sopraelevazione oltre il 2% richiede autorizzazione preventiva (TAR Toscana n. 467 del 12.03.2025)
Principi di diritto (Massima)
In zona sottoposta a vincolo paesaggistico, anche un intervento di mero risanamento conservativo che comporti alterazione dello stato dei luoghi e dell’aspetto esteriore dell’edificio richiede il previo rilascio dell’autorizzazione paesaggistica, ancorché la modifica sia realizzata in corso d’opera. L’esenzione per gli interventi di consolidamento statico e di adeguamento antisismico opera solo se non comportano modifiche alla volumetria e all’altezza dell’edificio. La tolleranza del 2% prevista per le varianti in corso d’opera non si applica quando la sopraelevazione la ecceda. L’accertata mancanza dell’assenso paesaggistico è di per sé sufficiente a giustificare l’ordine di demolizione, rendendo superfluo l’esame dei profili urbanistici.
Il Fatto
La società ricorrente presenta una SCIA per lavori di restauro e risanamento conservativo su un immobile composto da quattro unità abitative, comprensivi di ridistribuzione degli spazi interni, demolizione e ricostruzione della copertura previa formazione di cordolo antisismico. Il Comune dapprima adotta un ordine di sospensione e poi emette l’ordinanza di demolizione, contestando l’aumento dell’altezza del tetto rispetto al progetto depositato, con conseguente aumento di sagoma e di volume. Secondo l’amministrazione, tale variazione avrebbe riclassificato l’intervento come ristrutturazione non consentita dal regolamento urbanistico e, in ogni caso, avrebbe richiesto il permesso di costruire e l’autorizzazione paesaggistica.
La società impugna l’ordinanza davanti al TAR Toscana. Il Comune si costituisce e deposita memoria; il Collegio dispone la produzione dei verbali della Polizia Municipale citati nel provvedimento e fissa una nuova udienza. In tale sede la ricorrente eccepisce la tardività delle difese comunali.
La Motivazione della Corte
Il Collegio respinge l’eccezione di tardività. La disciplina del processo amministrativo non prevede termini perentori per la costituzione delle parti intimate, e il mancato deposito di memorie nei termini dell’art. 73 c.p.a. non determina alcuna preclusione quando il ricorso non venga deciso e il giudice fissi una nuova udienza previo espletamento di incombenti istruttori. Tale fissazione riapre nella sua pienezza il contraddittorio.
Nel merito, il primo motivo — asserita genericità dell’ordine di demolizione — è infondato: l’ordinanza rinvia per relationem ai verbali della Polizia Municipale, che specificano la consistenza delle opere difformi, secondo l’indirizzo del Consiglio di Stato sez. V, 23/09/2024, n. 7724.
Il nucleo della decisione riguarda il secondo e il terzo motivo. È incontestato che l’immobile ricada in zona vincolata: anche un mero intervento di risanamento conservativo avrebbe richiesto la previa autorizzazione di cui all’art. 146 del D.Lgs. 42/2004, se comportante alterazione dello stato dei luoghi e dell’aspetto esteriore dell’edificio ai sensi dell’art. 149, comma 1, lett. a), del D.Lgs. 42/2004, ancorché realizzata in corso d’opera ex art. 22, comma 2-bis, d.P.R. 380/2001.
La finalità di consolidamento statico e l’entità pretesamente trascurabile della variazione non esimono dall’onere. Il punto a.2 dell’allegato A del d.P.R. n. 31/2017 esenta gli interventi di consolidamento e adeguamento antisismico solo se non comportano modifiche alla volumetria e all’altezza. Quanto alla tolleranza del 2% del punto a.32 del medesimo allegato, l’aumento di 30 cm. sul fronte alto 2,70 m. e quello di 80 cm. sul fronte alto 3,90 m. eccedono la soglia.
L’accertata mancanza dell’assenso paesaggistico è dunque di per sé sufficiente a giustificare l’ordine di demolizione, rendendo superfluo l’esame dei profili relativi alla riclassificazione dell’intervento e alla compatibilità urbanistica. Il quarto motivo, formulato in via ipotetica, è inammissibile per carenza di interesse, poiché l’ordinanza non riguarda il vano accessorio al primo piano ma solo la sopraelevazione. Il ricorso è respinto, con condanna alle spese.
Nota della Redazione
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