Intervento sostitutivo del committente pubblico e mora del debitore (Cass. civ. Sez. 1 n. 5825 del 15.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di appalto pubblico, l’obbligo della stazione appaltante di procedere all’intervento sostitutivo per il versamento dei contributi previdenziali non versati dall’appaltatore, ai sensi dell’art. 4 del d.P.R. n. 207/2010, non sorge automaticamente dal mero riconoscimento dell’omissione da parte dell’appaltatore, ma richiede una fase di accertamento della situazione contributiva. La durata di tale fase accertativa, necessaria per verificare la regolarità della posizione dell’imprenditore anche alla luce del Durc, integra un’impossibilità della prestazione per causa non imputabile al debitore, ex art. 1218 cod. civ., con la conseguente esclusione della mora debendi del committente. Ne deriva che gli interessi moratori per il ritardato pagamento delle fatture non maturano in capo alla stazione appaltante che si sia prontamente attivata per l’adempimento sostitutivo.
Il Fatto
Una società appaltatrice del servizio di smaltimento rifiuti solidi urbani otteneva un decreto ingiuntivo nei confronti del Comune per il pagamento di euro 21.638,78 a titolo di interessi moratori per il ritardato pagamento di fatture relative agli anni 2011 e 2012. La Corte d’appello, in riforma della sentenza di primo grado, revocava il decreto, ritenendo che il Comune avesse correttamente esercitato il potere sostitutivo, versando i contributi previdenziali omessi, e che pertanto non fosse configurabile alcuna mora del debitore.
La Motivazione della Corte
La ricorrente censurava la sentenza d’appello deducendo la violazione dell’art. 4, secondo e sesto comma, del d.P.R. n. 207/2010, sostenendo che l’obbligo della stazione appaltante di procedere all’intervento sostitutivo decorresse non dal riconoscimento dell’omissione da parte dell’appaltatore, bensì dal ricevimento del Durc da parte del responsabile del procedimento. Secondo la ricorrente, quindi, i crediti sarebbero scaduti e avrebbero generato gli interessi di mora richiesti.
La Cassazione ha dichiarato il motivo inammissibile per plurime ragioni. In primo luogo, il motivo non coglieva l’esatta ratio decidendi della sentenza impugnata, la quale aveva escluso la mora del Comune sulla base dell’art. 1218 cod. civ., avendo il ritardo nell’adempimento dipeso da impossibilità della prestazione derivante da causa non imputabile al debitore. L’ente locale, infatti, aveva provveduto al pagamento non appena ricevute le informazioni necessarie dall’Istituto previdenziale, escludendo che la maturazione degli interessi potesse avvenire con l’automatismo riconosciuto dal tribunale.
La Corte ha inoltre precisato che il ricorso trascura il disposto dell’art. 1375 cod. civ., il quale prescrive alle parti di eseguire il contratto secondo buona fede. Il Durc, attestando le risultanze contabili ricavabili dagli archivi degli enti deputati al suo rilascio, rende evidente che una fase di accertamento della rispondenza della situazione formale alla realtà sostanziale sia il più delle volte necessaria, ben potendo l’irregolarità contributiva essere stata sanata o giustificata da altre evenienze. La durata di tale fase accertativa si traduce in un’impossibilità della prestazione per causa non imputabile al debitore, con conseguente esclusione della mora. Il secondo profilo di doglianza è stato ritenuto inammissibilmente volto a rivalutare il merito della statuizione del giudice di merito, mentre il ricorso è stato altresì giudicato carente di chiarezza per la mancata identificazione del dies a quo della mora delle singole fatture.
Nota della Redazione
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