Ottemperanza al giudicato sulla Carta docente: termine dilatorio e commissario ad acta (TAR Sicilia n. 1990 del 23.06.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza a una sentenza del giudice ordinario che abbia accertato il diritto del docente alla Carta elettronica, il TAR verifica il rispetto del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo, previsto dall’art. 14 del D.L. n. 669 del 1996, e la formazione del giudicato del titolo. Accertata l’inerzia dell’Amministrazione, il Collegio ordina l’attuazione del decisum entro un termine assegnato e, per l’ipotesi di perdurante inadempimento, nomina sin d’ora il commissario ad acta.

Il Fatto

Il Ministero dell’Istruzione e del Merito era stato condannato dal giudice del lavoro ad attribuire ai docenti ricorrenti la Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione prevista dall’art. 1, comma 121, legge n. 107/2015, per gli anni scolastici indicati in sentenza, con gli accessori di cui all’art. 16, comma 6, legge n. 412/1991. La sentenza era stata notificata all’Amministrazione ai fini dell’esecuzione e non era seguita alcuna attuazione.

I docenti hanno quindi proposto ricorso per ottemperanza al giudicato, deducendo il vano decorso del termine dilatorio previsto per le azioni esecutive nei confronti della pubblica amministrazione. L’Amministrazione si è costituita depositando una memoria di mera forma.

La Motivazione della Corte

Il Collegio affronta anzitutto due questioni preliminari. Verifica, in primo luogo, il rispetto del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo e constata che la notifica del ricorso è intervenuta oltre nove mesi dopo la notificazione della sentenza, con conseguente integrale decorrenza del termine.

In secondo luogo, accerta il passaggio in giudicato della sentenza presupposta, condizione necessaria ogni qual volta l’ottemperanza non riguardi sentenze del giudice amministrativo. Il dato risulta comprovato dall’attestazione di segreteria prodotta. Sul punto il Collegio richiama il precedente del Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 28 dicembre 2011, n. 6905.

Nel merito, la pretesa dei ricorrenti trova fondamento nel titolo esecutivo formatosi tra le parti. Il TAR accoglie quindi la domanda e ordina all’Amministrazione di provvedere, entro 60 giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza, all’attribuzione della Carta elettronica per il valore incrementato secondo gli accessori di legge.

Per fronteggiare il rischio di perdurante inerzia, il Collegio nomina sin d’ora quale commissario ad acta il responsabile della Direzione Generale competente del Ministero, con facoltà di delega a un funzionario apicale, affinché assicuri l’ottemperanza entro ulteriori 60 giorni dal vano scadere del primo termine.

Le spese processuali seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo, con distrazione in favore del difensore antistatario ai sensi del combinato disposto degli artt. 26, primo comma, c.p.a. e 93, primo comma, c.p.c.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

Altre sentenze sull'art. 26 c.p.c.

Tutte le 200 sentenze sull'art. 26 c.p.c.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *