Tariffe specialistica ambulatoriale: la rideterminazione regionale non è revisione (TAR Sardegna n. 68 del 03.02.2025)
Principi di diritto (Massima)
La deliberazione con cui la Giunta regionale ridetermina le tariffe regionali di specialistica ambulatoriale, limitandosi a escludere l’applicazione dello sconto previsto dall’art. 1, comma 796, lett. o), della legge n. 296/2006 e a raccogliere in un unico strumento compilativo le tariffe già vigenti, non integra una revisione tariffaria e non richiede il rispetto dell’iter procedimentale e dei criteri dell’art. 8-sexies, comma 5, del d.lgs. n. 502/1992. La decorrenza degli aggiornamenti dall’1.1.2018 è coerente con lo scopo dell’atto, che modifica lo schema di contratto relativo al triennio 2018-2020, e non è affetta da sviamento di potere. La sede per contestare l’applicazione dello sconto per gli anni pregressi non è quella del provvedimento di rideterminazione.
Il Fatto
Le ricorrenti sono strutture private autorizzate e accreditate con il Servizio sanitario regionale per l’erogazione di prestazioni di specialistica ambulatoriale, in regime contrattuale con l’ATS. Impugnano la DGR n. 61/26 del 18.12.2018, con la quale la Giunta regionale ha rideterminato le tariffe regionali di specialistica ambulatoriale escludendo l’applicazione dell’art. 1, comma 796, lett. o), della legge n. 296/2006 e ha stabilito l’efficacia degli aggiornamenti dal 1° gennaio 2018, modificando anche gli artt. 11 e 16 dello schema tipo di contratto 2018-2020.
Le società sostengono che la Regione, dichiarando di dare esecuzione alla sentenza del Consiglio di Stato n. 4902/2018, abbia in realtà sterilizzato l’illegittima protrazione dello sconto fino al 31.12.2017, per sottrarsi alle richieste di pagamento delle prestazioni erogate senza decurtazione. La Regione eccepisce la carenza di interesse, qualificando l’atto come mero strumento compilativo; il TAR ritiene di poter prescindere dall’eccezione, essendo il ricorso infondato nel merito.
La Motivazione della Corte
Il Collegio esamina congiuntamente le censure, strettamente connesse, e muove dalla qualificazione dell’atto. Dalla lettura del provvedimento emerge che la Regione non ha operato una revisione delle tariffe, ma si è limitata a rideterminarle escludendo l’applicazione dello sconto per cui è causa. Trattandosi di mera rideterminazione, non si rendeva necessario seguire i passaggi procedimentali evocati dalle ricorrenti, ossia l’accertamento dei costi standard su campione rappresentativo di strutture e il coinvolgimento della Commissione per la revisione delle tariffe.
La DGR costituisce, per il Tribunale, un nuovo strumento compilativo aggiornato, nel quale sono confluite le tariffe modificate dopo l’adozione del precedente (come quelle fissate con la DGR n. 33/20 del 31.7.2012 e la DGR n. 55/17 del 17.11.2015), in linea con la difesa regionale. Per tale ragione la doglianza sulla violazione dell’art. 8-sexies, comma 5, del d.lgs. n. 502/1992 non trova ingresso.
Quanto alla decorrenza, la fissazione dell’efficacia degli aggiornamenti dal 1.1.2018 si spiega con il fatto che la delibera modifica la precedente DGR n. 21/12 del 24.4.2018, avente a oggetto la determinazione dei tetti di spesa per il triennio 2018-2019-2020 e l’approvazione dei relativi schemi tipo di contratto. La scelta temporale risulta quindi del tutto coerente con lo scopo dell’atto e non affetta dal denunciato sviamento di potere.
Il Collegio precisa il punto decisivo anche sul piano del riparto delle contestazioni: la DGR impugnata non costituiva la sede in cui la Regione avrebbe dovuto determinarsi in ordine all’esclusione dello sconto per gli anni pregressi. Le censure che investono la pretesa illegittima applicazione dello sconto fino al 31.12.2017, e il richiamo al giudicato formatosi sulle pronunce del Consiglio di Stato e del TAR Sardegna, restano così fuori dall’oggetto del thema decidendum. Ne consegue il rigetto integrale del ricorso.
Le spese sono compensate, tenuto conto della peculiarità della vicenda nel suo complesso sviluppo.
Nota della Redazione
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