Condono edilizio in zona vincolata: ripristino riservato al Comune (TAR Sicilia n. 2203 del 10.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
In materia di terzo condono edilizio, ai sensi dell’art. 32, comma 27, lettera d), del d.l. n. 269/2003, convertito con legge n. 326/2003, sono sanabili le opere abusive realizzate in aree sottoposte a vincolo paesaggistico purché ricorrano congiuntamente quattro condizioni: realizzazione anteriore all’imposizione del vincolo, conformità alle prescrizioni urbanistiche, riconducibilità alle tipologie minori dell’allegato 1 e parere favorevole dell’autorità preposta al vincolo. Nel procedimento di condono la Soprintendenza esprime un parere vincolante, ma non può definire il procedimento né ordinare la riduzione in pristino: il potere repressivo e sanzionatorio spetta al Comune. Il carattere vincolato del provvedimento esclude la necessità del preavviso di rigetto e di una specifica motivazione sull’interesse pubblico, essendo sufficiente l’indicazione degli abusi.
Il Fatto
Il ricorrente, acquirente all’asta di un immobile in area soggetta a vincolo paesaggistico nel territorio del Comune di Lipari, presenta istanza di condono edilizio ai sensi della legge n. 326/2003, versando oblazione e oneri. La domanda è trasmessa alla Soprintendenza competente per l’accertamento di compatibilità paesaggistica.
La Soprintendenza rigetta l’istanza e ordina la rimessione in pristino dello stato dei luoghi entro novanta giorni. Il ricorrente impugna il diniego e la circolare assessoriale richiamata, deducendo violazione dell’art. 10-bis della legge n. 241/1990, erronea applicazione della disciplina regionale sul condono, difetto di motivazione e incompetenza della Soprintendenza a emettere l’ordine di ripristino.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ricostruisce il quadro del terzo condono. Secondo l’orientamento consolidato (Cons. Stato, Sez. VI, n. 1036/2023; Cons. Stato, Sez. I, n. 90/2023; Cons. Stato, Sez. VI, n. 8781/2022), le condizioni di sanabilità devono sussistere congiuntamente. Nel caso concreto manca il presupposto delle opere di minore rilevanza: viene in rilievo la creazione di nuovi volumi e superfici paesaggisticamente intesi, estranea alle tipologie dell’allegato 1.
Il provvedimento era pertanto interamente vincolato. Da ciò il Tribunale trae due conseguenze. Sul piano motivazionale, per gli atti vincolati non si richiede una specifica valutazione delle ragioni di interesse pubblico né una comparazione con gli interessi privati, e non è ammesso alcun affidamento alla conservazione di una situazione abusiva, che il tempo non può legittimare (Cons. Stato, Ad. Plen., n. 9/2017). Sul piano procedimentale, risulta superflua la comunicazione di avvio o il preavviso di rigetto, non essendo configurabile un utile apporto partecipativo. La motivazione per relationem alla circolare assessoriale è ritenuta adeguata ai sensi dell’art. 3, terzo comma, della legge n. 241/1990.
Il Collegio accoglie invece la censura sull’ordine di ripristino. Richiamando Cons. Stato, Sez. VI, n. 2194/2023, si afferma che il procedimento di condono si conclude con la decisione formale del Comune, al quale spettano anche i provvedimenti repressivi: le autorità preposte al vincolo intervengono al solo fine di esprimere il loro parere vincolante. Nessuna norma attribuisce loro il potere di definire il procedimento o di ingiungere la riduzione in pristino. I poteri repressivi in materia paesaggistica sono disciplinati dagli artt. 160 e seguenti e dagli artt. 167 e 168 del d.lgs. n. 42/2004, nonché dal d.P.R. n. 380/2001, mentre nel condono definito con diniego l’ordine di demolizione è di competenza comunale ai sensi dell’art. 31.
Il ricorso è quindi rigettato, salvo che per l’ordine di riduzione in pristino, annullato nella sola parte in cui dispone il ristabilimento dello status quo ante. Le spese sono compensate tra le parti costituite.
Nota della Redazione
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